Promozione a ufficiale e clausola di salvaguardia della pensione militare (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 102 del 11.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 54, comma 8, del d.P.R. n. 1092/1973 costituisce clausola di salvaguardia di natura precettiva e di portata generale, non abrogata tacitamente dalle successive riforme del sistema pensionistico. Al militare promosso a un grado superiore a fine carriera spetta un trattamento pensionistico non inferiore a quello che avrebbe conseguito nel grado inferiore, in base agli anni di servizio utile maturati alla cessazione. Il confronto va operato tra la pensione effettivamente liquidata con i parametri del grado superiore e la pensione virtualmente spettante con i parametri – base retributiva e aliquote di rendimento – propri del grado inferiore. È esclusa ogni commistione tra i due sistemi di parametri.
Il Fatto
Il ricorrente, sottufficiale dell’Arma dei Carabinieri, risultava tra i vincitori del primo concorso per titoli bandito per la promozione nel ruolo straordinario ad esaurimento degli Ufficiali, istituito dall’art. 2212-terdecies del d.lgs. n. 66/2010. La promozione decorreva dal 31 dicembre 2017, a circa un anno dal collocamento in congedo per raggiunti limiti di età, con pensione liquidata dal 10 febbraio 2019.
L’INPS aveva calcolato il trattamento con la base retributiva e le aliquote di rendimento proprie del ruolo di ufficiale. Il ricorrente chiedeva la riliquidazione applicando i coefficienti di rendimento del ruolo di sottufficiale, più favorevoli dopo il ventunesimo anno di servizio, invocando la clausola di salvaguardia del comma 8. L’INPS resisteva, richiamando la sentenza della Sezione d’Appello Sicilia n. 32/2023.
La Motivazione della Corte
Il giudice ricostruisce il contrasto interpretativo insorto nella giurisprudenza contabile. Un primo orientamento, inaugurato dalle sentenze della Sezione Piemonte nn. 135, 136, 137 e 138 del 2022, ammette l’applicazione differenziata delle aliquote incrementali in relazione ai diversi periodi di carriera. Un secondo filone, seguito dalle Sezioni Calabria, Sicilia, Puglia, Veneto e Campania, esclude l’operatività della clausola, assumendo come riferimento naturalmente l’ultima retribuzione e il ruolo di appartenenza alla cessazione.
Il Giudice aderisce al primo orientamento, ritenendo l’applicazione della clausola l’unica soluzione costituzionalmente compatibile. L’inciso “in ogni caso” valorizza la portata di principio generale della norma, che si presenta come chiaramente precettiva. Non emergono elementi per sostenere un’abrogazione tacita, né integrale né limitata al comma 8, poiché la generica esigenza di contenimento della spesa non configura un radicale contrasto con la disposizione.
La Corte confuta la tesi della commistione tra parametri di ruoli diversi, sostenuta dalle pronunce di rigetto. Il confronto, afferma, deve avvenire tra la pensione effettivamente liquidata e la pensione virtualmente spettante in caso di prosecuzione della carriera nel ruolo di sottufficiale, calcolata applicando a tale ipotesi sia i coefficienti sia la base retributiva propri del grado inferiore. Solo così si evita la doppia utilità contestata alla difesa dell’Istituto.
L’istruttoria, disposta con ordinanza n. 37/2023, ha consentito la verifica piena, con la collaborazione del CNA dell’Arma dei Carabinieri e dell’INPS. La pensione virtuale da sottufficiale risultava pari a 53.307,81 euro lordi annui, a fronte di 48.104,61 euro lordi annui effettivamente in godimento: una differenza di circa 5.000 euro annui, pari a circa il 10% del trattamento. La promozione aveva comportato un aumento retributivo minimo, di circa 300 euro lordi annui.
Il ricorso è accolto, con riconoscimento del diritto alla riliquidazione dalla decorrenza originaria, detratte le somme già percepite, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Le spese sono compensate per la novità e la complessità della questione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.