Annullamento atti presupposti e invalidità caducante della cartella quote latte (TAR Emilia-Romagna n. 925 del 06.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’annullamento giurisdizionale dell’atto di accertamento del debito per il prelievo supplementare sul latte travolge, per invalidità caducante, la cartella di pagamento e la successiva intimazione emesse dall’AGEA. Alla riscossione delle c.d. quote latte si applica, per il rinvio al d.P.R. n. 602/1973, la disciplina tributaria, cosicché l’atto di riscossione resta privo del titolo che ne legittima la pretesa. L’effetto caducante opera quando tra atto presupposto e atto consequenziale sussiste un rapporto di presupposizione immediata, diretta e necessaria, senza nuove valutazioni di interessi. Ne segue l’illegittimità derivata della cartella, indipendentemente dal passaggio in giudicato della sentenza di annullamento.

Il Fatto

La ricorrente, società agricola esercente attività di coltivazione e allevamento di vacche da latte, ha impugnato la cartella di pagamento emessa dall’AGEA per il prelievo supplementare sul latte, notificata via PEC nel dicembre 2018. Deduce di essere stata sottoposta al regime del prelievo supplementare fino al 31 marzo 2015.

Avverso la cartella la società ha articolato numerosi motivi: inesistenza della notifica, illegittimità della procedura di riscossione, difetto di motivazione, prescrizione della pretesa, incompatibilità comunitaria delle disposizioni interne di redistribuzione. L’amministrazione non si è costituita. In corso di giudizio la ricorrente ha allegato l’intervenuto annullamento, in sede giurisdizionale, degli atti presupposti della cartella.

La Motivazione della Corte

Il Collegio concentra l’esame sulla circostanza sopravvenuta, ritenuta dirimente rispetto a tutte le altre censure. La ricorrente ha documentato che i debiti del prelievo supplementare relativi alle annate oggetto del provvedimento sono stati annullati da plurime pronunce: Cons. Stato n. 3597/2022 e n. 973/2022, TAR Lazio n. 13387/2023 e n. 10692/2023.

Da tali decisioni emerge l’accertamento del contrasto tra la normativa interna e il diritto eurounitario, come interpretato dalla Corte di Giustizia, con riguardo ai criteri di imputazione e calcolo del prelievo, con conseguente ricalcolo.

Il Tribunale qualifica il rapporto tra gli atti presupposti annullati e la cartella impugnata in termini di stretta consequenzialità. Il venir meno del titolo su cui si fonda l’azione di riscossione determina un fenomeno di invalidità caducante della cartella.

Il Collegio aderisce al principio espresso dal Cons. Stato n. 6695 del 24.07.2024 e dalle conformi n. 643, 644 e 645 del 19.01.2024 e n. 394 del 12.01.2024: l’annullamento dell’accertamento del debito travolge gli atti successivi e la sentenza di annullamento fa venire meno il titolo della pretesa, indipendentemente dal passaggio in giudicato. Nello stesso senso richiama TAR Lombardia, Brescia, n. 313/2025.

In applicazione di tali principi, il ricorso è accolto e l’atto impugnato è annullato. Le spese di lite sono compensate per la particolarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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