Acquisizione di partecipazione pubblica e controllo preventivo della Corte dei conti (Corte dei Conti Sez. contr. Liguria n. 55 del 14.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’atto deliberativo con cui un’amministrazione pubblica acquisisce una partecipazione in una società già esistente deve essere analiticamente motivato con riferimento alla sua necessità per il perseguimento delle finalità istituzionali, alla convenienza economica e alla sostenibilità finanziaria dell’operazione, alla scelta della modalità di gestione del servizio e alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità. La verifica della sostenibilità finanziaria assume una duplice accezione, oggettiva, riguardante la capacità della società di garantire in via autonoma l’equilibrio economico-finanziario, e soggettiva, concernente gli effetti dell’investimento sulla situazione finanziaria dell’ente partecipante. La valutazione della convenienza economica deve essere condotta mediante il confronto con altre soluzioni gestionali, come la gestione diretta o l’esternalizzazione. Un eventuale parere negativo della Corte dei conti non produce un effetto preclusivo, potendo l’amministrazione procedere previa motivazione analitica delle ragioni del discostamento.

Il Fatto

Il Direttore dell’Agenzia Regionale Ligure per i Rifiuti ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’articolo 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175 del 2016, il decreto n. 28 del 17 febbraio 2026, con cui è stata disposta l’acquisizione di una quota del capitale sociale di Liguria Digitale S.p.A. L’operazione riguarda l’acquisto di una sola azione, del valore nominale di euro 51,65, corrispondente al prezzo di euro 381,19, versato per l’assunzione della qualità di socio nella società a integrale partecipazione pubblica che opera secondo il modello dell’in house providing al servizio della Regione Liguria e degli enti soci. Il provvedimento approva altresì lo statuto e lo schema dei patti parasociali della società, in coerenza con una precedente deliberazione della Giunta regionale.

La Motivazione della Corte

La Sezione verifica preliminarmente la correttezza della procedura, rilevando che l’Agenzia Regionale Ligure per i Rifiuti rientra nella nozione di amministrazione pubblica di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), del TUSP e che l’acquisto è stato deliberato dall’organo amministrativo competente, in conformità all’art. 7, comma 1, lett. d), del TUSP. La pronuncia richiama la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 16/SSRRCO/QMIG/2022, che ha precisato come la competenza della Corte postuli lo scrutinio dei presupposti giuridici ed economici della scelta dell’amministrazione prima che venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato.

In ordine agli oneri motivazionali, la Corte osserva che il decreto contiene un’articolata esposizione circa la sussistenza dei presupposti prescritti dal TUSP, risultando superfluo valutare l’eventuale esonero dall’obbligo di motivazione rafforzata previsto per i provvedimenti adottati in conformità a espresse previsioni legislative. L’operazione risponde all’esigenza di allineare la posizione dell’Agenzia al quadro legislativo regionale che l’ha ricompresa tra i soggetti appartenenti al Sistema Informativo Regionale Integrato, consentendole di assumere la qualità di socio al pari degli altri enti del sistema.

Quanto ai profili finalistici, l’acquisizione risulta funzionale a consentire all’Agenzia di avvalersi dei servizi informatici e di centrale di committenza erogati dalla società mediante affidamenti diretti secondo il modello in house. La finalità perseguita è ritenuta conforme all’art. 4, comma 2, lett. d), del TUSP, che ammette l’acquisizione di partecipazioni per lo svolgimento di attività di autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente. La Corte sottolinea la corrispondenza tra i servizi di interesse dell’Agenzia e le attività istituzionalmente svolte dalla società, evidenziando la congruità della scelta rispetto alle ridotte dimensioni organizzative dell’ente acquirente.

Sotto il profilo della sostenibilità finanziaria, la Sezione verifica la duplice accezione del requisito. Sul versante oggettivo, il provvedimento dà atto dell’analisi dei bilanci di Liguria Digitale S.p.A., dai quali emerge la capacità della società di garantire in via autonoma gli equilibri patrimoniale, economico e finanziario, confermata anche dall’esame prospettico del business plan. Sul versante soggettivo, la sostenibilità è dimostrata dall’estrema esiguità dell’investimento, limitato all’acquisto di una sola azione, che esclude rischi di accantonamenti per perdite societarie.

Quanto alla convenienza economica, la motivazione del decreto si fonda sulla possibilità di beneficiare di affidamenti in house con rendicontazione limitata ai costi di produzione, senza addebito di margini di utile. La Corte, prendendo atto di tale impostazione, precisa che la congruità economica dei singoli affidamenti andrà valutata analiticamente in occasione di ciascuna futura operazione, verificando la sussistenza dei presupposti richiesti dall’articolo 7 del d.lgs. n. 36 del 2023. Infine, la Sezione ritiene l’operazione compatibile con la disciplina europea sugli aiuti di Stato, trattandosi del versamento di un corrispettivo funzionale all’acquisto della qualità di socio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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