Responsabilità contabile del concessionario per danno ambientale da cattiva gestione della discarica (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 113 del 27.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il concessionario di un pubblico servizio risponde a titolo di responsabilità amministrativa del danno erariale cagionato dalla cattiva gestione del servizio affidatogli, anche quando l’affidamento avvenga mediante contratto e nonostante la società sia nel frattempo fallita. La colpa grave si desume dalla violazione reiterata e consapevole delle prescrizioni dell’autorizzazione integrata ambientale, delle norme di settore e delle diffide impartite dalle autorità competenti, a fronte di una situazione di rischio nota al gestore. Il danno erariale diviene concreto e attuale al momento dei pagamenti sostenuti dall’ente locale in via sostitutiva, con decorrenza della prescrizione da ciascun pagamento. La legittimazione passiva spetta congiuntamente alla società e ai suoi amministratori. Il direttore tecnico estraneo alla gestione del sito contestato non risponde.
Il Fatto
La Procura regionale contabile ha convenuto in giudizio la società affidataria del servizio di gestione dell’impianto di trattamento rifiuti e della discarica di servizio di un comune, il suo amministratore unico e il direttore tecnico, contestando un danno erariale di oltre un milione di euro. Secondo l’accusa, la società avrebbe gestito la discarica in violazione delle prescrizioni ambientali, provocando infiltrazioni di percolato nel sottosuolo e l’inquinamento della falda; il comune, risolto il contratto per inadempimenti, avrebbe eseguito in via sostitutiva i lavori di messa in sicurezza e bonifica, sostenendo le relative spese.
La società, in fallimento, eccepiva il difetto di giurisdizione in favore del tribunale fallimentare, la nullità della citazione e la prescrizione. Il direttore tecnico deduceva di non essersi mai occupato della discarica, essendo tale ruolo attribuito ad altro soggetto. L’amministratore, costituitosi tardivamente, contestava l’imputabilità della situazione di inquinamento, asseritamente preesistente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio afferma anzitutto la propria potestas iudicandi. La gestione affidata alla società ha natura di concessione di pubblico servizio: il contratto le accolla vincoli gestionali puntuali ed esorbitanti rispetto alla conduzione di un’attività privata, e la successiva determinazione regionale trasferisce in capo alla società gli obblighi già intestati al comune. Sussiste dunque il rapporto di servizio che radica la giurisdizione contabile.
Respinte le eccezioni preliminari. Le iniziative civili del comune non precludono l’azione erariale, che segue regole proprie e resta affidata al giudice naturale della contabilità pubblica; eventuali concorrenze si risolvono in sede esecutiva. La citazione non è nulla, perché il fatto illecito nella sua materialità è rimasto immutato e la contestazione si incentra in entrambi gli atti sulla causazione del medesimo danno. Quanto alla prescrizione, richiamando le Sezioni Riunite n. 5/QM del 2007, la Corte osserva che il danno è divenuto concreto solo con i pagamenti, eseguiti a decorrere dal gennaio 2018, e che la messa in mora è stata notificata nel 2022.
Nel merito, la Corte distingue le due vicende: le pronunce penali richiamate dalla Procura riguardano l’impianto di produzione del combustibile, non la discarica. Per questa, assume rilievo la sentenza n. 1595/19 del Tribunale di Brindisi, che ha accertato gravi violazioni nella gestione del sito e dalla quale emerge che direttore tecnico della discarica era altro soggetto. Il ruolo del convenuto appare limitato all’altro stabilimento; la annotazione ritenuta decisiva dalla Procura non risulta esistente. Il direttore tecnico va pertanto assolto.
Quanto alla società e all’amministratore, il compendio probatorio — decreto di sequestro preventivo, sentenza penale, procedimenti amministrativi — dimostra la pessima gestione della discarica, con violazione delle prescrizioni delle AIA n. 374/2008 e n. 70/2012 e del d.lgs. n. 36/2003. La tesi della gestione limitata al solo lotto IV è smentita dagli atti, che estendono gli obblighi anche ai lotti in post-gestione. La mancata esecuzione degli interventi di ripristino ha reso necessari quelli sostitutivi del comune, con nesso eziologico diretto. La colpa grave è desunta dalla violazione reiterata di regole cautelari esigibili. I convenuti sono condannati in solido, con riparto interno al 75% e al 25%.
Nota della Redazione
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