Controllo Corte dei conti sulla partecipazione indiretta a società in house (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 199 del 21.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La funzione di controllo attribuita alla Corte dei conti dall’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016, come modificato dalla legge n. 118/2022, si colloca nel passaggio tra la fase pubblicistica di determinazione della volontà dell’ente e quella privatistica di attuazione mediante gli strumenti del diritto societario. L’ambito oggettivo del controllo è limitato ai soli momenti in cui l’amministrazione assume per la prima volta la qualità di socio, mediante costituzione di una società o acquisto di una partecipazione. Rientra in tale perimetro anche l’operazione societaria straordinaria che, pur preludendo a una futura fusione per incorporazione, determini in capo all’ente l’assunzione della qualità di socio in nuove società, ovvero l’acquisizione di una partecipazione indiretta. Il parere favorevole presuppone la verifica dei requisiti di cui agli artt. 4, 5, 7 e 8 TUSP, con particolare riguardo all’analitica motivazione su necessità, sostenibilità finanziaria, convenienza economica e compatibilità con la disciplina sugli aiuti di Stato.

Il Fatto

Un’Unione Montana ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti l’atto deliberativo del proprio Consiglio, adottato nell’ambito di una complessa operazione di aggregazione societaria diretta all’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel bacino territoriale della Provincia di Belluno. L’operazione, deliberata dal Consiglio di Bacino, prevede il conferimento delle quote di tre società pubbliche già operanti nel settore — Ecomont s.r.l., Ponte Servizi s.r.l. e Valpe Ambiente s.r.l. — in una società capogruppo, Bellunum s.r.l., mediante aumento di capitale con sacrificio del diritto di opzione dei soci attuali.

All’esito dell’operazione, l’Unione Montana deterrà la partecipazione diretta in Bellunum s.r.l. e la partecipazione indiretta nelle tre società conferite, tutte soggette a controllo analogo. La questione sottoposta alla Sezione concerne la riconducibilità dell’atto deliberativo all’ambito di applicazione dell’art. 5, comma 3, TUSP, con particolare riguardo alla configurabilità dell’assunzione della qualità di socio in capo all’ente.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla ricostruzione della nuova funzione di controllo delineata dalle Sezioni riunite con la deliberazione n. 16/QMIG/2022, che l’hanno qualificata come peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua tempi, parametri ed esiti. Il pronunciamento deve intervenire entro sessanta giorni e i parametri di verifica attengono alla necessità della società, alle ragioni e finalità della scelta, alla convenienza economica e sostenibilità finanziaria, nonché alla compatibilità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

Il punto centrale attiene all’ambito oggettivo del controllo. L’art. 5, comma 3, TUSP limita letteralmente la propria applicazione ai soli momenti in cui l’amministrazione entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria, assumendo la qualifica di socio. Le Sezioni riunite, con la deliberazione n. 19/SSRRCO/QMIG/2022, hanno escluso che la procedura valutativa riguardi le decisioni concernenti operazioni societarie straordinarie, quali la sottoscrizione di aumenti di capitale approvati nella qualità di socio, la trasformazione e la fusione.

La Sezione osserva tuttavia che la fattispecie in esame, pur afferendo a un’operazione societaria straordinaria, ricade pienamente tra le ipotesi per le quali è richiesto il parere, giacché all’esito dell’operazione ciascuno degli enti partecipanti acquista la qualità di socio in nuove società, ovvero acquisisce una partecipazione diretta in Bellunum s.r.l. o indiretta nelle altre tre società. Allo stato non è ravvisabile la sostanziale fusione per incorporazione, che è prevista solo in una fase successiva.

Quanto ai singoli requisiti, la Sezione verifica il rispetto delle regole sulla competenza e sul contenuto motivazionale di cui agli artt. 7 e 8 TUSP, il rispetto dei vincoli tipologici e finalistici degli artt. 3 e 4 TUSP, la sostenibilità finanziaria in senso oggettivo e soggettivo, la convenienza economica e la compatibilità con la disciplina europea. L’operazione non prevede esborsi finanziari da parte dell’ente, trattandosi di conferimenti in natura, né un futuro fabbisogno di equity. Rimane in capo all’ente il compito di monitorare l’evolversi della situazione economica delle società a tutela dell’equilibrio di bilancio.

Alla luce di tale quadro, la Sezione non ravvisa elementi ostativi alla partecipazione indiretta e, con essa, all’assunzione della qualità di socio nelle tre società conferite, disponendo la trasmissione della deliberazione all’ente e la sua pubblicazione sul sito istituzionale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *