Controllo preventivo di legittimità sul trasferimento d’ufficio del dirigente scolastico (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 231 del 18.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti sugli atti dell’amministrazione scolastica non può costituire strumento per paralizzare l’esecuzione di un provvedimento cautelare del giudice ordinario. L’atto che si pone come conseguenza fisiologica e doverosa di un decreto commissariale adottato in attuazione di un ordine del giudice del lavoro è sottoposto a visto e registrazione, poiché la sua legittimità va valutata in rapporto alla funzione esecutiva che è chiamato a svolgere. Il trasferimento d’ufficio del dirigente scolastico che occupava la sede assegnata in esecuzione dell’ordine cautelare costituisce atto dovuto, non potendo il dirigente rimanere incardinato presso un istituto già occupato in virtù del provvedimento giudiziale.
Il Fatto
Un giudice del lavoro, in accoglimento di un ricorso cautelare, ordinava all’amministrazione di immettere in via d’urgenza una dirigente scolastica nei ruoli della regione e di assegnarla alla sede più vicina al domicilio di un familiare disabile grave, tra quelle vacanti all’epoca della domanda di mobilità interregionale. Riscontrata la perdurante inottemperanza, il medesimo giudice nominava un commissario ad acta per l’attuazione del provvedimento.
Il commissario, con proprio decreto, conferiva l’incarico di dirigente presso l’istituto scolastico indicato. Per rendere disponibile quella sede, l’amministrazione regionale trasferiva d’ufficio la dirigente titolare presso altra istituzione scolastica. Il decreto di trasferimento veniva trasmesso alla Sezione regionale di controllo per il visto e la registrazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce l’articolata vicenda esecutiva. Il commissario ad acta, dopo aver investito l’ufficio scolastico regionale, aveva rappresentato al giudice ordinante che, ad avviso dell’amministrazione, non si potesse procedere all’esecuzione senza violare la disciplina dell’art. 5, comma 20-bis, del d.l. 44/2023. Il giudice aveva respinto tale impostazione, ribadendo che l’ordine cautelare non è subordinato alla sussistenza di attuali vacanze di organico né all’esito di un giudizio di merito.
Il giudice aveva espressamente escluso che l’amministrazione potesse condizionare l’esecuzione al positivo esito del controllo preventivo di legittimità e di quello di regolarità contabile della Corte dei conti, con il risultato di vanificare l’accertamento del diritto compiuto in sede cautelare. Su questa premessa, il commissario aveva conferito l’incarico alla dirigente nei cui favori era stato emesso l’ordine.
La Sezione, con la precedente deliberazione n. 230/2024, aveva dichiarato il non luogo a deliberare sul decreto commissariale, qualificandolo come atto di natura sostanzialmente giudiziale e dunque non sottoposto a controllo preventivo. Preso atto del consolidamento di quel decreto, la Corte esamina ora il diverso provvedimento di trasferimento della dirigente che occupava la sede.
Il collegio osserva che tale atto si pone quale conseguenza fisiologica e doverosa del decreto commissariale: la dirigente non poteva rimanere incardinata presso un istituto occupato, in virtù dell’atto di natura giudiziale, dall’altra dirigente. La legittimità del trasferimento va dunque valutata in funzione dell’esecuzione dell’ordine cautelare, non in astratto.
Su queste basi la Sezione ammette al visto e alla conseguente registrazione il decreto MIUR prot. AOODRCA 0064478 del 17.10.2024, disponendo la pubblicazione della pronuncia nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale, con obbligo per l’amministrazione di informare la Sezione dell’avvenuta pubblicazione ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 33/2013.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.