Linee guida metodologiche del controllo concomitante e standard internazionali (Corte dei Conti Coll. contr. concomitante n. 50 del 18.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il Collegio del controllo concomitante, nell’esercizio della funzione di controllo sulla gestione, adotta linee guida metodologiche di carattere generale ispirate agli standard internazionali di audit del settore pubblico, dichiarandosi vincolato, in quanto compatibili con l’ordinamento nazionale, ai principi INTOSAI P-20 e agli standard ISSAI 100, 300 e 400. Il controllo concomitante si articola in performance audit, compliance audit e controllo finanziario, e assume nel sistema degli indicatori lo strumento per misurare in itinere efficacia, efficienza ed economicità dell’intervento pubblico. L’applicazione del principio del contraddittorio, di portata trasversale e di rango costituzionale, costituisce presupposto indefettibile di ogni decisione che evidenzi criticità gestionali, con assegnazione di un congruo termine per le deduzioni dell’amministrazione. Le linee guida non sono fonte normativa, ma quadro metodologico orientativo, pubblicato e immediatamente applicabile, funzionale all’uniformità e alla trasparenza dell’attività istruttoria.

Il Fatto

Il Collegio del controllo concomitante, in composizione plenaria, ha approvato il documento recante le Linee guida metodologiche del controllo concomitante nell’ambito degli standard internazionali. L’adozione segue l’istituzione, con decreto presidenziale, di un gruppo di lavoro interno incaricato di approfondire l’analisi e l’utilizzabilità dei principi e delle metodologie del c.d. audit non audit, già adottati a livello internazionale, nonché degli standard in materia di real time audit.

La bozza elaborata dal gruppo di lavoro è stata trasmessa al Presidente del Collegio e sottoposta all’adunanza plenaria. Il provvedimento ordina la trasmissione della deliberazione alle Commissioni parlamentari, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai Ministeri e all’ANAC, e prevede la pubblicazione sul sito istituzionale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla constatazione che le Istituzioni Superiori di Controllo organizzano le proprie attività secondo metodologie e standard idonei a garantirne l’oggettività e la trasparenza. La formalizzazione delle modalità e dei criteri di esercizio del controllo concomitante è ritenuta presupposto imprescindibile di decisioni adeguatamente motivate, metodologicamente corrette e trasparenti, anche a beneficio dei soggetti controllati.

Sul piano dei principi generali, il Collegio dichiara di ispirarsi a quelli elaborati dall’INTOSAI, richiamando in particolare il Principio INTOSAI P-20 negli adattamenti della trasparenza, della individuazione di standard e processi di controllo e della pubblicità. Il Collegio osserva inoltre il principio del contraddittorio, qualificato come principio giuridico generale di carattere costituzionale, che si esplica in una sequenza di atti a cura del magistrato istruttore e, in vista della deliberazione, nella previa contestazione analitica delle disfunzioni riscontrate, con assegnazione di un congruo termine per le deduzioni.

Gli ambiti del controllo sono distinti in controllo di performance, controllo di conformità e controllo finanziario. Il controllo di performance applica il principio ISSAI 300 e non mette in discussione le intenzioni del legislatore, ma esamina se le carenze nelle previsioni normative o nelle modalità applicative impediscano il raggiungimento degli obiettivi. Il controllo di conformità, riferito al principio ISSAI 400, attiene alla legittimità, alla regolarità e alla correttezza della condotta degli agenti pubblici. Il Collegio individua i criteri ulteriori di verifica, tra cui la trasparenza e la pubblicità dell’azione amministrativa, la parità di trattamento dei destinatari, la tracciabilità dei flussi finanziari, il rispetto del principio di rotazione e il divieto di artificioso frazionamento dell’appalto, la tempestività della rendicontazione e il rispetto dei tempi del procedimento.

La parte speciale è dedicata agli indicatori. Il Collegio afferma che gli obiettivi devono essere specifici, misurabili, attuabili, pertinenti e temporalmente definiti, e che gli indicatori di performance devono essere specifici, attuabili, pertinenti e temporalmente definiti. Nel controllo concomitante gli indicatori vanno applicati periodicamente, ai tempi T1, T2 e successivi, e non solo alla fine del progetto, con particolare rilievo per gli interventi ad esecuzione frazionata. Il Collegio distingue indicatori di efficacia — qualitativa e quantitativa — indicatori di avanzamento procedurale, fisico e finanziario, e indicatori di impatto (outcome), multi-dimensionali e distinti in sociale, economico e ambientale. Sottolinea infine che gli indicatori sono strumento di misurazione e non di valutazione, e che l’attività del Collegio ne verifica in contraddittorio l’idoneità e l’attendibilità rispetto al fenomeno monitorato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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