Conto del consegnatario di beni mobili non redatto a quantità e valore (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 391 del 11.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale del consegnatario di beni mobili con debito di custodia è regolare solo se dà rappresentazione complessiva e unitaria dell’intera gestione, a quantità e a valore, con indicazione del carico, dello scarico e delle rimanenze secondo la specie, la qualità e la categoria dei beni. Un conto redatto col solo modello 16/M, esposto unicamente in valore e per titoli, non è idoneo a rappresentare la gestione ed è irregolare. Le singole scritture contabili prodotte dall’Amministrazione in corso di giudizio, ciascuna rappresentativa di separati profili gestionali, hanno valore meramente integrativo e non sanano la carenza del prospetto riepilogativo. L’omessa trasmissione della relazione dell’organo di controllo interno, adempimento posto a carico dell’Amministrazione, non è addebitabile all’agente contabile.

Il Fatto

La Sezione giurisdizionale regionale per il Veneto della Corte dei conti esamina il conto giudiziale reso da un agente contabile, quale consegnatario di beni mobili di una dislocazione del 15° Centro Rifornimenti e Mantenimento dell’Esercito, per l’esercizio 2017.

Con la relazione di irregolarità, il Magistrato istruttore rileva che il conto è costituito dal solo modello 16/M, riepilogo valutativo delle variazioni, privo di ulteriori documenti analitici e riepilogativi richiesti dall’art. 519, d.P.R. n. 90/2010, e che non risulta trasmessa la relazione dell’organo di controllo interno prevista dall’art. 139, comma 2, c.g.c. L’agente deposita memoria, deducendo di aver utilizzato la modulistica delle Istruzioni tecnico-applicative. L’Amministrazione produce in corso di giudizio ulteriori scritture contabili integrative.

La Motivazione della Corte

Il Collegio qualifica il conto come non rappresentativo della gestione. Il documento depositato espone il valore di carico al 1° gennaio 2017, gli aumenti e le diminuzioni suddivisi per titoli, cioè per causale e provenienza o destinazione, ma non per tipologia di beni, e difetta in assoluto di ogni indicazione della tipologia e quantità dei beni oggetto di maneggio.

Il quadro normativo di riferimento è richiamato in modo puntuale. Gli artt. 32, 33 e 194 del r.d. n. 827/1924 impongono al consegnatario di rendere il conto dando debito dei beni non solo secondo la specie, la qualità e la categoria, ma anche secondo il valore risultante dagli inventari. L’art. 626 del r.d. n. 827/1924 e, in termini sovrapponibili, l’art. 519 del d.P.R. n. 90/2010 prescrivono scritture cronologiche e sistematiche nelle quali sono indicate, a quantità e a valore, le consistenze iniziali, gli aumenti, le diminuzioni e le rimanenze.

Le Sezioni territoriali, richiamate nel provvedimento, affermano l’irregolarità del conto del consegnatario redatto solo a valore. Se la mancata adozione di un determinato modello non incide di per sé sulla validità del conto, è però necessario che esso esibisca nella sostanza tutti i dati richiesti dalla legge.

Quanto alle scritture prodotte dall’Amministrazione in corso di giudizio, la Corte le qualifica come meramente integrative e complementari. Nel complesso contengono gli elementi necessari alla corretta rappresentazione della gestione, ma nessuna di esse, singolarmente considerata, ottempera alle prescrizioni sulla resa del conto. Esse avrebbero dovuto essere trasmesse alla Corte illo tempore e non tenute a disposizione. Il conto, infatti, non è dato dall’insieme di singole scritture, ma è una rendicontazione complessiva e riepilogativa contenuta in un unico prospetto generale, che riconduce a unità i dati parziali.

In assenza di tale prospetto, alcun esame del conto può essere condotto: il Collegio non può sostituirsi all’agente nella rappresentazione dei fatti di gestione. Quanto all’omessa relazione dell’organo di controllo interno, la Corte ritiene che l’omissione non sia addebitabile all’agente ma all’Amministrazione; la sottoscrizione del conto da parte dei responsabili amministrativi non assolve la funzione propria di quella relazione. Pur in assenza di ammanchi, il conto è dichiarato irregolare e l’agente non è ammesso a discarico.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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