Controllo sui rendiconti degli enti locali concluso senza rilievi (Corte dei Conti Sez. contr. Toscana n. 74 del 17.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nei controlli sui rendiconti degli enti locali, esercitati ai sensi dell’art. 1, commi 166 e 167, della l. n. 266/2005 e dell’art. 148-bis Tuel, la Sezione regionale di controllo dichiara concluso senza rilievi l’esame quando i dati contabili rappresentati dall’ente non evidenziano irregolarità suscettibili di pronuncia specifica o di segnalazione. L’esame si fonda sui dati sintetici del questionario e sulla documentazione acquisita, senza analisi dei fatti gestionali sottostanti né ricostruzione analitica delle operazioni. La conclusione senza rilievi non implica valutazione positiva degli aspetti non riscontrati o non emersi, che possono formare oggetto di successive verifiche.

Il Fatto

La Sezione regionale di controllo per la Toscana ha esaminato i rendiconti 2020 e 2021 di un ente locale, come rappresentati nella relazione dell’organo di revisione trasmessa tramite l’applicativo LimeFit, nei prospetti integrativi richiesti e negli atti acquisiti con l’istruttoria mediante il sistema Con.Te.

Dall’esame dei documenti contabili è stato avviato il confronto istruttorio, con richiesta di chiarimenti su alcuni aspetti finanziari e gestori. L’ente ha fornito le precisazioni richieste con successive note acquisite dalla Sezione. La questione giunge alla deliberazione della Sezione per la verifica del rispetto dei parametri di controllo.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dal quadro normativo che le attribuisce il controllo sui bilanci e sui rendiconti degli enti locali. L’art. 1, comma 166, della l. n. 266/2005 impone agli organi di revisione di trasmettere alla Corte una relazione sul rendiconto, sulla base dei criteri e delle linee guida definiti dalla Corte stessa.

L’art. 148-bis Tuel, introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. e), d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, assegna alle Sezioni regionali la verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità, dell’osservanza del vincolo in materia di indebitamento, della sostenibilità dell’indebitamento e dell’assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari. Il controllo si estende alle partecipazioni in società affidatarie di servizi pubblici locali.

La Sezione richiama le conseguenze dell’accertamento. Ove siano riscontrati squilibri economico-finanziari, mancata copertura di spese, violazione di norme poste a garanzia della regolarità della gestione o mancato rispetto degli obiettivi del patto, l’ente deve adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri, trasmettendoli alla Sezione che li verifica entro trenta giorni. In mancanza, è preclusa l’attuazione dei programmi di spesa per i quali sia stata accertata la mancata copertura o l’insussistenza della sostenibilità finanziaria.

Le verifiche sono condotte secondo i parametri della deliberazione n. 171/2014, segnalando non solo le questioni che compromettono attualmente l’equilibrio di bilancio, ma anche i fenomeni suscettibili di determinare in prospettiva pericoli per la stabilità finanziaria dell’ente. La Sezione richiede interventi correttivi solo per le irregolarità ancora presenti al termine dell’esercizio 2021.

La Sezione precisa i limiti del controllo. Per le caratteristiche peculiari del controllo-monitoraggio, l’esame si basa sui dati contabili sinteticamente rappresentati nel questionario e sulla documentazione acquisita, prescindendo dall’analisi dei fatti gestionali sottostanti e dalla ricostruzione puntuale e analitica delle operazioni effettive, che possono comunque essere oggetto di successive verifiche. Le irregolarità individuate non esauriscono gli aspetti critici possibili, né quelli evidenziabili dalle informazioni complessivamente rese: il mancato riscontro dei profili non esaminati non ne comporta una valutazione positiva.

Su queste basi, l’esame dei rendiconti 2020 e 2021 non ha evidenziato irregolarità contabili suscettibili di pronuncia specifica o di segnalazione. La Sezione dichiara pertanto concluso senza rilievi l’esame, nei limiti e termini della parte motiva, disponendo la trasmissione della deliberazione al Consiglio comunale, al Sindaco, all’organo di revisione e, per conoscenza, al Consiglio delle autonomie locali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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