Previo provvedimento amministrativo necessario per la pensione privilegiata (Corte dei Conti Sez. II App. n. 31 del 10.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pensioni, assegni e indennità, il ricorso giurisdizionale è inammissibile quando propone domande sulle quali l’amministrazione non si sia preventivamente pronunciata, ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 174/2016. La previa pronuncia amministrativa, o il prolungato silenzio sull’istanza, costituisce condizione di proponibilità del ricorso e la sua mancanza preclude l’instaurazione del rapporto processuale. Il principio opera anche quando il dipendente abbia chiesto, in sede amministrativa, il solo riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ai fini dell’equo indennizzo, senza aver richiesto il trattamento pensionistico privilegiato. L’eventuale errore materiale nella sentenza di primo grado, che menzioni la dipendenza da causa di servizio anziché la pensione privilegiata, non inficia la motivazione, ricostruibile dal tenore complessivo della decisione.
Il Fatto
Il ricorrente, militare cessato dal servizio, aveva impugnato davanti alla Sezione giurisdizionale per la regione Lazio il decreto ministeriale che aveva respinto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di alcune infermità, chiedendo l’accertamento del diritto alla pensione privilegiata.
Il giudice di primo grado, con la sentenza n. 576/2022, respinta l’eccezione di giudicato esterno, aveva dichiarato il ricorso inammissibile ex art. 153, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 174/2016, rilevando che il trattamento pensionistico per quelle patologie era stato chiesto solo in sede giudiziale: la domanda del 2004 aveva riguardato la dipendenza da causa di servizio ai soli fini dell’equo indennizzo. Propone appello il ricorrente, censurando la motivazione come illogica e contraddittoria, per avere il giudice confuso la domanda di dipendenza da causa di servizio con quella di pensione privilegiata. Resiste il Ministero della Difesa, chiedendo il rigetto e, in via subordinata, eccependo la prescrizione quinquennale dei ratei arretrati.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’appello muove dall’individuazione del petitum sostanziale: il riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico privilegiato, previo accertamento della dipendenza dal servizio delle infermità allegate.
Dalla documentazione emerge che con la nota del 24 novembre 2004 il ricorrente aveva chiesto all’amministrazione il solo riconoscimento della causa di servizio, con espressa finalizzazione alla liquidazione dell’equo indennizzo, senza alcun riferimento alla pensione privilegiata. Per patologie diverse, la pensione privilegiata di quinta categoria tab. A era stata riconosciuta con decreto del 13 marzo 2015, a seguito di distinta istanza del 2006.
Per le patologie oggetto del giudizio, dunque, l’amministrazione non aveva mai espresso alcuna valutazione esitata in un provvedimento. La Corte richiama la giurisprudenza della Sezione secondo cui l’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., nel replicare la previsione dell’art. 71 del r.d. n. 1038/1933, modula la sequenza delle risposte ordinamentali alle istanze pensionistiche, subordinando l’intervento del giudice al previo intervento o al prolungato silenzio dell’amministrazione. La previa pronuncia amministrativa è quindi condizione di proponibilità del ricorso.
Non coglie nel segno l’unica censura dell’appellante. Il giudice di prime cure aveva si scritto, per errore materiale, “accertamento della dipendenza da causa di servizio” anziché “accertamento della pensione privilegiata”, ma dal tenore complessivo della decisione risulta inequivoco che l’inammissibilità fu statuita per la mancanza della previa valutazione amministrativa delle infermità ai fini del trattamento pensionistico.
La Corte esclude, infine, la pertinenza del principio delle Sezioni riunite n. 12/2023/QM/PRES, che riconosce l’interesse ad agire del dipendente ancora in attività per il riconoscimento giudiziale della dipendenza da causa di servizio in funzione di un futuro trattamento pensionistico: quella situazione è avulsa dal giudizio, che riguarda un dipendente già cessato dal servizio, per il quale resta necessaria la previa domanda di pensione privilegiata. L’appello è pertanto infondato e viene rigettato, con conferma della sentenza impugnata e compensazione delle spese per essere il giudizio definito su questione preliminare.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.