Il giudicato di ottemperanza non copre il quantum non dedotto (Corte dei Conti Sez. III App. n. 107 del 07.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza emessa in sede di ottemperanza, che si limiti a disporre l’esecuzione del giudicato mediante la corresponsione della prestazione riconosciuta, senza statuire sull’ammontare della stessa né sulle voci che la compongono, non è idonea a formare giudicato sul quantum della prestazione. L’omessa contestazione dei conteggi depositati dal commissario ad acta non implica acquiescenza su profatti non dedotti né preclude al beneficiario di far valere, in un autonomo giudizio, il diritto a voci accessorie della pensione — quali l’indennità integrativa speciale e la tredicesima mensilità — in misura diversa da quella liquidata. Il principio del giudicato copre il dedotto e il deducibile solo con riguardo a ciò che ha formato oggetto della decisione.

Il Fatto

Con sentenza del 2015 la Corte dei conti aveva riconosciuto a un ex Finanziere il diritto alla pensione privilegiata di 8^ categoria dal 1975 e di 4^ categoria dal 2008. A fronte dell’inerzia dell’INPS, il beneficiario aveva promosso giudizio di ottemperanza, conclusosi con sentenza del 2021 che aveva ordinato al commissario ad acta di eseguire il giudicato, limitatamente al periodo 1975–1991, senza però determinare l’importo dovuto.

L’INPS aveva poi liquidato gli arretrati, ma il pensionato, ritenendo errato il calcolo perché l’indennità integrativa speciale e la tredicesima mensilità erano state corrisposte solo nel limite del minimo INPS, aveva adito nuovamente il giudice contabile. Con sentenza del 2023 il ricorso era stato accolto, riconoscendo il diritto alle differenze per il periodo indicato. L’INPS ha impugnato la decisione deducendo la violazione del giudicato formatosi in sede di ottemperanza.

La Motivazione della Corte

La Corte d’appello ha respinto l’impugnazione, osservando che la sentenza n. 66/2021 non conteneva alcuna statuizione sul quantum della pensione, né sul diritto alle voci accessorie, né sulla loro misura.

In particolare, il ricorso introduttivo del giudizio di ottemperanza era volto a ottenere l’esecuzione del giudicato e l’erogazione della pensione tout court, senza domandare o contestare importi determinati. La sentenza di ottemperanza si era limitata a disporre che il commissario ad acta provvedesse alla corresponsione della quota di pensione liquidata con il decreto del 2016, per il periodo 1975–1991, al netto degli acconti.

La Corte ha quindi escluso che la sentenza di ottemperanza potesse fare stato tra le parti sugli importi dovuti: nel giudizio concluso nel 2021 non si era fatta questione sull’ammontare del trattamento, essendo l’intero giudizio incentrato sull’obbligo dell’INPS di erogare la pensione. Da ciò consegue l’infondatezza del motivo di appello, fondato sulla presunta portata preclusiva del giudicato di ottemperanza.

Alla stregua di tali rilievi la Corte ha rigettato l’appello, confermando integralmente la sentenza di primo grado, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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