Vincoli del risultato di amministrazione e controllo dei rendiconti locali (Corte dei Conti Sez. contr. Toscana n. 11 del 03.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel controllo di legalità e regolarità finanziaria sui rendiconti degli enti locali, la Sezione regionale accerta la corretta determinazione delle quote accantonate, vincolate e destinate del risultato di amministrazione. Le irregolarità inizialmente segnalate in sede istruttoria sulla ricostruzione delle quote vincolate vengono meno ove l’ente, nel contraddittorio, produca prospetti corretti e completi che giustifichino il mantenimento dei vincoli. In tal caso le risultanze accertate dall’ente in sede di rendiconto devono ritenersi confermate, con conclusione senza rilievi dell’esame. La conclusione senza rilievi non equivale, tuttavia, a una valutazione positiva degli aspetti non riscontrati o non emersi, e non esaurisce i profili critici potenzialmente presenti nella gestione.

Il Fatto

La Sezione regionale di controllo per la Toscana ha esaminato congiuntamente i rendiconti degli esercizi 2020 e 2021 di un ente locale toscano, sulla base delle relazioni trasmesse dall’organo di revisione e dei prospetti allegati. Il magistrato istruttore ha instaurato il contraddittorio chiedendo chiarimenti su aspetti finanziari e gestori, acquisendo le note di risposta dell’ente.

L’analisi ha avuto ad oggetto il risultato di amministrazione, la capacità di indebitamento e i fondi legati all’emergenza da Covid-19. Per tali fondi, gli esiti erano già stati raccolti in un referto approvato con precedente deliberazione della stessa Sezione, che non aveva fatto emergere profili di criticità. In sede di controllo sui rendiconti, invece, l’istruttoria aveva evidenziato criticità nella determinazione delle componenti vincolate, con un peggioramento dei saldi disponibili rispetto a quelli accertati dall’ente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama il quadro normativo del controllo: l’art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266/2005, che obbliga gli organi di revisione a trasmettere le relazioni sui bilanci e sui rendiconti, e l’art. 148-bis del d.lgs. n. 267/2000, che attribuisce alle Sezioni regionali la verifica del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, della sostenibilità dell’indebitamento e dell’assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari.

Il controllo è qualificato come riesame di legalità e regolarità, distinto da quello sulla gestione amministrativa e compatibile con l’autonomia degli enti in forza del supremo interesse alla legalità finanziaria e alla tutela dell’unità economica della Repubblica. Il Collegio richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 60/2013, che ha ricondotto tali tipologie di controllo agli artt. 81, 119 e 120 Cost., nonché il quadro dell’art. 97 Cost. e la funzione generale di monitoraggio sull’osservanza delle regole di bilancio.

Nel merito, per l’esercizio 2020 l’istruttoria aveva rilevato una mancata e non corretta apposizione di vincoli da leggi e principi contabili, con riduzione del saldo disponibile. L’ente, in sede di controdeduzioni, ha prodotto un nuovo prospetto che ricostruisce correttamente il fondo crediti di dubbia esigibilità definitivo; su tale base la irregolarità viene meno e le risultanze di rendiconto sono confermate.

Per l’esercizio 2021 le criticità riguardavano sia i vincoli da leggi e principi contabili sia i vincoli da trasferimenti. L’ente ha prodotto prospetti sostitutivi che rideterminano i vincoli di competenza corrente e registrano le cancellazioni di residui attivi relativi a risorse già vincolate, ivi comprese le risorse Covid svincolate a seguito della certificazione inviata al MEF. Anche in questo caso le irregolarità inizialmente segnalate vengono meno e le risultanze accertate dall’ente in sede di rendiconto sono confermate.

Il Collegio sottolinea che le criticità erano originate da ricostruzioni contabili basate su informazioni e valori non corretti e incompleti forniti in sede istruttoria, e che soltanto in fase di contraddittorio l’ente ha rappresentato dati corretti. Da qui il richiamo all’importanza prioritaria della fase istruttoria e all’onere dell’ente di garantire, sin da tale momento, rappresentazioni corrette, complete ed esaustive. L’esame dei rendiconti è pertanto dichiarato concluso senza rilievi, nei limiti e termini di cui in parte motiva, con disposizione di trasmissione al Consiglio comunale, al Sindaco, all’organo di revisione e, per conoscenza, al Consiglio delle autonomie locali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *