Giudizio per resa del conto estinto per cessata materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 231 del 18.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio per la resa del conto giudiziale, pur caratterizzato da strumentalità rispetto al giudizio di conto vero e proprio, ha natura giurisdizionale e si definisce con sentenza, immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di un’udienza pubblica ai sensi dell’art. 144 c.g.c. Tale forma di definizione non muta in ragione del tipo di decreto adottato dal giudice monocratico, non ricavandosi dall’art. 144 c.g.c. alcuna differenziazione tra decreto che accolga o rigetti il ricorso. Depositato il conto nel termine fissato, il giudizio si estingue per cessata materia del contendere, restando impregiudicate le valutazioni sulla regolarità sostanziale dei conti nella successiva procedura.
Il Fatto
La Procura regionale ha chiesto al Giudice designato, ai sensi degli artt. 141 e 144 del codice di giustizia contabile, la fissazione di un termine perentorio per la presentazione del conto giudiziale da parte dell’agente contabile esterno, gestore di una struttura ricettiva, con riferimento all’esercizio finanziario 2020, oltre all’applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 141, comma 6, del d.lgs. n. 174/2016 in caso di grave e ingiustificata omissione.
Con decreto n. 108/2024 del Giudice era stato fissato il termine per la resa del conto. L’Amministrazione comunale ha trasmesso la relativa documentazione, con successivi depositi. All’odierna camera di consiglio il Pubblico ministero ha concluso per la cessata materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Giudice rileva che il conto giudiziale è stato depositato. Da tale deposito consegue l’estinzione del giudizio per resa del conto nei confronti del convenuto, non residuando alcuna materia sulla quale pronunciarsi nel giudizio per la resa del conto.
Il percorso argomentativo muove dalla qualificazione del procedimento. Il giudizio per resa di conto, seppur strumentale rispetto al giudizio di conto vero e proprio, ha natura giurisdizionale, desumibile dalle norme che lo regolamentano in tutte le sue fasi. Tali norme ne determinano la definizione mediante sentenza, immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di un’udienza pubblica ai sensi dell’art. 144 c.g.c.
Il Giudice sottolinea che questa forma di definizione non può subire variazioni a seconda del tipo di decreto assunto dal giudice monocratico. Dalla lettura dell’art. 144 c.g.c. non si ricavano differenziazioni, in termini di definizione del giudizio, tra un decreto che accolga il ricorso e uno che lo rigetti. Il principio è già affermato dalla giurisprudenza contabile, qui richiamata, unitamente a un precedente di legittimità in tema di economia processuale.
Pertanto, ai sensi dell’art. 144 c.g.c., si procede alla definizione del giudizio con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere. Restano ferme e impregiudicate le valutazioni sulla regolarità sostanziale dei conti, da svolgersi nell’ambito della procedura prevista dagli artt. 145 e ss. c.g.c. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, stante la mancanza di contraddittorio nel giudizio per resa del conto. Gli atti sono rimessi al Magistrato relatore dei conti giudiziali.
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Nota della Redazione
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