Controllo del rendiconto 2024 e gestione dei fondi PNRR (Corte dei Conti Sez. contr. Trento n. 93 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di controllo sul rendiconto degli enti locali la Corte dei conti accerta la sussistenza di gravi irregolarità contabili e finanziarie, nonché il rispetto degli obblighi di armonizzazione. L’assenza di specifici rilievi su elementi non esaminati non costituisce valutazione positiva. Quale che sia l’esito, la Sezione invita l’ente alla tempestiva approvazione del rendiconto e al puntuale rispetto dei cronoprogrammi degli interventi finanziati dal PNRR, segnalando che la mancata osservanza determina la perdita del finanziamento. Per le somme erogate a titolo di anticipo va attivato il vincolo di cassa ai sensi dell’art. 180, comma 3, lett. d), del TUEL, se i pagamenti non hanno superato le somme anticipate.
Il Fatto
La Sezione di controllo ha esaminato il rendiconto dell’esercizio finanziario 2024 di un ente locale, nell’ambito del programma dei controlli definito per l’anno 2025. L’ente rientra tra quelli da verificare con la procedura di cui all’art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266/2005, perché il rendiconto evidenzia residui attivi dei titoli 1 e 3 per un importo pro-capite superiore ai mille euro.
L’istruttoria ha riguardato criticità contabili e errori nella compilazione del questionario, la gestione dei residui e lo stato dei progetti finanziati con i fondi del PNRR, del PNC e del REACT EU. Il rendiconto 2024 è stato approvato oltre il termine di legge. L’organo di revisione ha trasmesso il questionario e la relazione sulla proposta di rendiconto.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce il quadro normativo di riferimento. L’art. 1, comma 166, della legge n. 266/2005 impone agli organi di revisione di trasmettere alle Sezioni regionali di controllo una relazione sul bilancio di previsione e sul rendiconto. Il successivo comma 167 demanda alla Corte la definizione di criteri e linee guida unitari. Il quadro si integra con la legislazione locale e con gli artt. 79 e 80 dello Statuto di autonomia, che attribuiscono alla Provincia autonoma il coordinamento della finanza pubblica provinciale e la vigilanza sul raggiungimento degli obiettivi.
Su queste basi, ogni forma di irregolarità contabile, anche non grave, può essere segnalata all’ente locale, alla Provincia autonoma quale ente vigilante e alla Regione, intestataria della competenza ordinamentale, per stimolare le opportune misure correttive. La Corte precisa che l’assenza di uno specifico rilievo su elementi non esaminati non costituisce valutazione positiva.
La Sezione richiama la giurisprudenza costituzionale in materia di prerogative autonomistiche, dalle note pronunce degli anni precedenti fino alla sentenza n. 80/2017, che ha affermato l’indefettibilità del principio di armonizzazione dei bilanci pubblici e la riconduzione della finanza delle autonomie speciali alla finanza pubblica allargata. Sono richiamate anche le pronunce sulla facoltà di utilizzo degli avanzi di amministrazione e sul ruolo della Provincia autonoma di regista del sistema finanziario provinciale integrato.
Quanto agli esiti del controllo, dall’esame dei dati di rendiconto non emergono gravi irregolarità e dal questionario sul bilancio di previsione 2025-2027 non sono emersi aspetti di rilievo. Le controdeduzioni e gli elementi integrativi trasmessi in riscontro alle richieste istruttorie sono stati ritenuti sufficienti a chiarire quanto rilevato.
La Sezione conclude il procedimento di controllo accertando l’assenza di gravi irregolarità, ma rivolge all’ente una serie di inviti: assicurare la tempestiva approvazione del rendiconto di gestione; proseguire nella gestione degli interventi finanziati con i fondi del PNRR nel puntuale rispetto dei cronoprogrammi, atteso che l’eventuale mancata osservanza determina la perdita del finanziamento. Per le somme erogate a titolo di anticipo, si raccomanda l’attivazione dei vincoli sulla cassa qualora i pagamenti non abbiano superato le somme anticipate. I provvedimenti correttivi adottati dall’ente dovranno essere trattati nella relazione al rendiconto 2025 e saranno valutati nei successivi monitoraggi.
Nota della Redazione
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