Conto giudiziale e gestione plurisoggettiva: improcedibilità senza i conti secondari (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 152 del 11.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel modello di gestione plurisoggettiva delineato dall’art. 192 R.D. n. 827/1924 le riscossioni dei contabili secondari confluiscono nella contabilità del contabile principale, ma questi non risponde dei fatti dei secondari salvo propria colpa o trascuranza. Il conto del contabile principale che ometta di allegare i rendiconti dei soggetti autorizzati alla riscossione è improcedibile, perché l’impossibilità di individuare i fatti di gestione imputabili a ciascuno impedisce l’accertamento delle responsabilità. Anche nell’ipotesi dell’art. 188 R.D. n. 827/1924 l’assenza di rendicontazione amministrativa da parte dei soggetti di cui l’agente si avvale integra grave irregolarità ostativa all’esame del conto. La firma digitale apposta sull’intero file dal solo responsabile del servizio economico finanziario non equivale a parificazione del conto, non essendo riferibile alla sola attestazione di regolarità.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda la gestione, per l’esercizio 2017, degli incassi delle sanzioni per violazioni del codice della strada del Comando di polizia municipale di un Comune. L’agente contabile aveva depositato il conto giudiziale, dolendosi poi dei rilievi del magistrato istruttore e chiedendo il discarico.
Il magistrato istruttore, nella relazione di deferimento, aveva rilevato che le riscossioni erano state effettuate da una pluralità di soggetti non identificabili, secondo un modello di gestione plurisoggettiva privo dell’allegazione dei conti secondari, e che il documento depositato non recava il visto di regolarità del responsabile del servizio economico finanziario. Da qui la richiesta di declaratoria di improcedibilità. L’agente ha sostenuto la regolarità della procedura e l’assenza di ammanchi, invocando in subordine l’acquisizione della documentazione mancante.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla qualificazione soggettiva: è agente contabile chiunque abbia il maneggio del denaro pubblico o vi si ingerisca anche solo di fatto, ai sensi dell’art. 178 R.D. n. 827/1924. Nel caso concreto la nomina formale riguardava un solo soggetto, ma l’accesso al sistema gestionale e la consegna dei bollettari a un elevato numero di addetti avevano di fatto realizzato una gestione plurisoggettiva, con concentrazione degli incassi nelle mani dell’agente principale.
Richiamando la giurisprudenza contabile (Sez. Campania n. 487/2005, n. 788/2006, Sez. Sicilia n. 825/2020), il Collegio distingue il modulo dell’art. 188 — agente che si avvale di fiduciari in posizione subordinata — da quello dell’art. 192, in cui la gestione è divisa tra contabile principale e contabili secondari e le relative contabilità si concentrano. Nel caso esaminato ricorre la seconda ipotesi, per la separazione netta delle mansioni di riscossione e di riversamento.
Difettano però i documenti di rendiconto che gli addetti alla riscossione avrebbero dovuto redigere e unire a corredo del conto: circostanza confermata dalla stessa difesa. Il controllo dell’agente principale resta così limitato alla corrispondenza tra incassi consegnati e somme versate in tesoreria, senza rappresentazione dei singoli fatti di gestione. Il Collegio richiama il principio per cui il conto cumulativo è improcedibile perché impedisce di individuare le responsabilità imputabili a ciascun soggetto che ha avuto il maneggio del denaro (Sez. Calabria n. 354/2020; Sez. Molise n. 25/2018; Sez. Piemonte n. 144/2011).
Anche a voler ricondurre la fattispecie all’art. 188, l’assenza di rendicontazione amministrativa costituirebbe grave irregolarità ostativa all’esame del conto: le finalità di garanzia del giudizio di conto non possono essere eluse dalle scelte organizzative dell’ente, e il conto deve essere idoneo a rappresentare i fatti di gestione, come positivizzato dall’art. 140, comma 2, c.g.c..
Quanto alla sottoscrizione, il file recava la sola firma digitale del responsabile del servizio economico finanziario, priva di qualifica risultante dal certificato. Poiché il contenuto è eterogeneo — conto dell’agente e attestazione di regolarità — la firma vale come mera certificazione di conformità all’originale per il deposito, non come parificazione. Il Collegio esclude infine che la relazione dell’organo di controllo interno possa ritenersi sostituita dal richiamo alla relazione dei revisori sul rendiconto, richiamando l’ordinanza n. 15/2023 della stessa Sezione. Il conto è dichiarato improcedibile, nulla per le spese.
Nota della Redazione
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