Controllo spese elettorali comunali e rendicontazione delle formazioni politiche (Corte dei Conti Sez. contr. Emilia-Romagna n. 25 del 04.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel controllo sulle spese elettorali delle formazioni politiche nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, ai sensi dell’art. 13 della legge n. 96/2012, il Collegio istituito presso la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti verifica la conformità alla legge delle spese sostenute e delle correlate fonti di finanziamento. Il periodo di riferimento della campagna elettorale coincide con quello compreso tra il decreto prefettizio di convocazione dei comizi e il giorno precedente l’inizio del silenzio elettorale, salvo singole spese inequivocabilmente riferibili alla consultazione. Le spese di cui all’art. 11, comma 2, della legge n. 515/1993 sono calcolate in misura forfettaria nella percentuale fissa del 30 per cento delle spese ammissibili e documentate di cui al comma 1. Il consuntivo depositato oltre il termine, ma non per omissione, costituisce mero ritardo e non è sanzionabile. In caso di irregolarità documentali, le spese non correttamente giustificate sono espunte dal conto.
Il Fatto
Undici formazioni politiche hanno partecipato alla competizione elettorale dell’8 e 9 giugno 2024 per il rinnovo delle cariche di sindaco e consigliere comunale in un comune dell’Emilia-Romagna con popolazione superiore a 30.000 abitanti. Il Consiglio comunale si è insediato il 1° luglio 2024 e il termine di quarantacinque giorni per il deposito dei consuntivi presso la Sezione regionale di controllo è scaduto il 15 agosto 2024. Tutte le liste hanno adempiuto all’obbligo di presentazione, ma due di esse lo hanno fatto oltre il termine.
Otto formazioni non hanno sostenuto spese né ricevuto finanziamenti. Tre liste hanno presentato rendiconti con spese effettive. Nei confronti di una formazione politica il Collegio ha formulato rilievo istruttorio, acquisendo chiarimenti e integrazioni documentali. La questione centrale concerne la qualificazione del termine di deposito, l’individuazione del periodo di campagna elettorale e il trattamento delle spese forfettarie e di quelle non correttamente documentate.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione della natura del termine per la presentazione del consuntivo. Richiamando gli indirizzi della Sezione delle Autonomie, si afferma che i rendiconti depositati oltre i termini, quando il ritardo non integri l’omissione sanzionabile, non sono soggetti ad alcuna sanzione. La Sezione regionale accerta in via istruttoria se il mancato invio dipenda da mero ritardo ovvero da inottemperanza a formale atto di contestazione.
Quanto all’individuazione dei soggetti tenuti alla presentazione, stante l’assenza di regole certe e la molteplicità di denominazioni usate, il Collegio ritiene valida la sottoscrizione da parte di qualunque soggetto che dichiari un legame funzionale con la lista, come il delegato o rappresentante di lista, il tesoriere o il segretario amministrativo.
Sul periodo temporale di riferimento, poiché l’art. 13 della legge n. 96/2012 non richiama la definizione dell’art. 12, comma 1-bis, della legge n. 515/1993, il Collegio individua l’arco in cui si presume l’affidamento dei soggetti interessati. Esso decorre dalla data del decreto prefettizio di convocazione dei comizi e si chiude il giorno precedente l’inizio del silenzio elettorale, fatta salva l’ulteriore fase dell’eventuale ballottaggio. Non si esclude la regolarità di singole spese fuori periodo se inequivocabilmente riferibili alla consultazione.
In tema di spese, il Collegio distingue quelle del comma 1 dell’art. 11 della legge n. 515/1993, inerenti alla campagna elettorale e imputabili per l’intero ammontare, da quelle del comma 2, calcolate a forfait nella misura del 30 per cento delle spese ammissibili e documentate. Si esonera dall’onere della prova per spese generali fino a concorrenza di tale percentuale, includendo nel calcolo tutte le spese analiticamente documentate.
Da ultimo, il Collegio rileva che le spese non correttamente documentate ai sensi dell’art. 12 della legge n. 515/1993, perché intestate a persona fisica e non alla lista, vanno espunte dal conto. Nel caso esaminato, ciò ha comportato l’esclusione di spese pari a euro 863,40. Le irregolarità riscontrate non integrano tuttavia le fattispecie sanzionatorie previste dall’art. 13, commi 6 e 7, della legge n. 96/2012.
Nota della Redazione
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