Controllo spese elettorali comunali e rendicontazione delle formazioni politiche (Corte dei Conti Sez. contr. Emilia-Romagna n. 29 del 04.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti il Collegio di controllo sulle spese elettorali, istituito presso la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, esercita un controllo successivo di legittimità sulla conformità alla legge delle spese sostenute dalle formazioni politiche e sulla regolarità della documentazione. Il consuntivo deve essere depositato entro quarantacinque giorni dall’insediamento del Consiglio comunale. Le spese strettamente inerenti alla campagna elettorale si computano per l’intero ammontare; le spese generali di cui all’art. 11, comma 2, della legge n. 515/1993 si calcolano in misura forfettaria pari al 30 per cento delle spese ammissibili e documentate. Le spese non correttamente documentate sono espunte dal conto, anche quando non integrano violazioni sanzionabili.

Il Fatto

Il Collegio di controllo sulle spese elettorali della Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna ha esaminato i conti consuntivi delle formazioni politiche che hanno partecipato alle consultazioni dell’8 e 9 giugno 2024 per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale in un Comune con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

Hanno preso parte alla competizione sedici liste. Il limite massimo di spesa, determinato ai sensi dell’art. 13, comma 5, della legge n. 96/2012, era pari a 1 euro per elettore iscritto. Tutte le liste hanno adempiuto all’obbligo di presentazione dei rendiconti; alcune oltre il termine di quarantacinque giorni dall’insediamento del Consiglio comunale. Dodici liste non hanno sostenuto spese né ricevuto finanziamenti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce anzitutto il quadro normativo. L’art. 13 della legge n. 96/2012 rinvia, per i controlli sulle spese elettorali, a diverse disposizioni della legge n. 515/1993. La competenza a sanzionare il mancato deposito dei consuntivi, originariamente attribuita alla Sezione regionale, è stata trasferita al Collegio dall’art. 14-bis del d.l. n. 149/2013. L’organo distingue così i controlli sulle formazioni politiche, affidati alla Corte dei conti, da quelli sui singoli candidati, demandati al Collegio regionale di garanzia elettorale.

Sul termine di presentazione il Collegio richiama gli indirizzi della Sezione delle Autonomie n. 24/2013: i consuntivi depositati oltre il termine sono considerati non sanzionabili quando il ritardo è mero e non consegue a un formale atto di contestazione. Quanto all’individuazione dei soggetti obbligati, l’assenza di regole certe sulla nomina di un rappresentante induce a ritenere valida la sottoscrizione di chiunque dichiari un legame funzionale con la lista.

Sul contenuto del conto, il Collegio conferma che le spese di cui all’art. 11, comma 1, della legge n. 515/1993 sono computabili per l’intero, mentre quelle di cui al comma 2 seguono il calcolo forfettario del 30 per cento delle spese ammissibili e documentate. Il periodo di riferimento, in mancanza di un rinvio espresso all’art. 12, comma 1-bis, della legge n. 515/1993, va individuato tra il decreto prefettizio di convocazione dei comizi e il giorno precedente il silenzio elettorale.

Sul piano applicativo il Collegio ha formulato un rilievo istruttorio nei confronti di una lista, rimasto senza riscontro. Le spese giustificate da documentazione intestata a persona fisica e non alla lista sono state ritenute non correttamente documentate ai sensi dell’art. 12 della legge n. 515/1993 e pertanto espunte dal conto. Il Collegio precisa che tale espunzione opera agli effetti del rispetto dei limiti generali, pur non integrando una violazione sanzionabile. Il controllo non avendo fatto emergere violazioni punibili, le questioni sul procedimento sanzionatorio non sono state approfondite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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