Discarico del conto del cassiere in assenza di revisione analitica (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 29 del 08.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto il discarico dell’agente contabile può essere pronunciato anche senza una specifica revisione analitica del conto, quando la sua rispondenza ai requisiti di idoneità formale e contenutistica richiesti dall’art. 140, comma 2, c.g.c. sia desumibile dalla costante verifica già operata sui conti analoghi depositati e il decreto presidenziale ex art. 145, comma 2, c.g.c. non contempli più tale adempimento. Il giudice designato può quindi rimettere al Collegio il conto con proposta di discarico fondata su tale rispondenza presunta, e il Collegio, condividendo la prospettazione, dispone il discarico. La decisione non esonera il contabile dalla corretta predisposizione del conto, ma ne accerta l’idoneità in via presuntiva, in ragione della prioritaria destinazione dell’attività istruttoria ad altre figure di agenti contabili.

Il Fatto

Il giudizio di conto ha ad oggetto il rendiconto reso dal cassiere dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige – Comprensorio Sanitario di Bolzano per l’esercizio finanziario 2013, iscritto al registro di segreteria. Il magistrato designato all’esame, con apposita relazione, ha rimesso il conto al Collegio ai sensi degli artt. 145 e 147 del c.g.c., proponendone il discarico.

La questione sorge dalla circostanza che il decreto presidenziale ex art. 145, comma 2, c.g.c. per l’anno 2025 non indica più la verifica della rispondenza del conto alle indicazioni fornite dalla Corte con pregresse pronunce. Il Procuratore regionale ha formulato conclusioni conformi alla relazione del giudice relatore.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal principio per cui il conto giudiziale deve essere “idoneo per forma e contenuto a rappresentare i risultati della gestione contabile“, come prescrive l’art. 140, comma 2, c.g.c. Su tale base la Corte, con rispettive pregresse sentenze-ordinanze, aveva formulato una serie di indicazioni relative alla corretta ed esaustiva predisposizione dei conti dei cassieri e degli economi dei diversi Comprensori sanitari.

Il giudice designato ha rilevato che, per i conti nuovamente depositati in esito a quelle pronunce, l’attività di revisione ha costantemente riscontrato la rispondenza alle indicazioni impartite, con conseguenti proposte e conformi provvedimenti di discarico. Tale rispondenza, tuttavia, non risulta più richiesta dal decreto presidenziale per l’anno 2025.

Da qui la scelta di destinare l’attività istruttoria ad altre figure di agenti contabili, in ragione dell’ottimale utilizzo delle esigue risorse a disposizione. Il giudice designato ha quindi ritenuto che non vi siano plausibili ragioni per non reputare che la medesima rispondenza già accertata connoti anche il conto in esame, non apparendo necessaria una specifica revisione ai fini del discarico.

Il Collegio, condividendo la prospettazione del giudice designato e relatore, ritiene che non sussistano condizioni ostative a pronunciare il discarico del conto reso dal cassiere per l’esercizio 2013. Non è luogo a pronuncia sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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