Responsabilità del concessionario della riscossione esclusa nel giudizio ad istanza di parte (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 47 del 20.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio ad istanza di parte previsto dall’art. 172, comma 1, lett. d), cod. giust. cont. ha natura sussidiaria e residuale e non può essere utilizzato dall’ente impositore per far valere una pretesa risarcitoria verso il concessionario della riscossione per la mancata riscossione di entrate tributarie. Quando il pregiudizio lamentato dall’amministrazione è riconducibile a danno erariale da inadempimento di obblighi di servizio, la materia è riservata all’azione di responsabilità amministrativa, di titolarità esclusiva del Procuratore regionale. La legittimazione processuale del Pubblico Ministero non implica la titolarità sostanziale del credito, che resta dell’ente danneggiato, il quale può solo presentare denuncia di danno o intervenire. Ne deriva l’inammissibilità del ricorso e l’insussistenza dei profili di illegittimità costituzionale dell’art. 172 cod. giust. cont. per violazione dell’art. 24 Cost.
Il Fatto
Il Comune ha convenuto in giudizio, con ricorso in riassunzione, l’agente della riscossione subentrato al concessionario originario, chiedendo di accertarne la responsabilità per la prescrizione dei crediti tributari relativi a due annualità di imposta e di condannarlo al risarcimento del danno pari a euro 22.038,00, oltre interessi.
La vicenda trae origine dall’accoglimento, da parte della Commissione tributaria provinciale, del ricorso di un contribuente avverso la cartella esattoriale, annullata per tardività della notifica rispetto alla maturata prescrizione quinquennale. Il Tribunale, adito in precedenza, aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte dei conti; di qui la riassunzione davanti alla Sezione giurisdizionale regionale. L’agente della riscossione ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva dell’ente e, nel merito, l’infondatezza della domanda. Il Procuratore regionale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il Collegio ha ritenuto tempestiva la riassunzione, depositata prima del passaggio in giudicato della sentenza declinatoria, come richiesto dall’art. 59 della legge n. 69 del 2009. Ha poi affermato la giurisdizione della Corte dei conti, qualificando il concessionario della riscossione come agente contabile, titolare del maneggio di danaro di spettanza dell’ente nel periodo tra riscossione e versamento. Ogni controversia sui rapporti di dare e avere e sui danni da mala gestio ricade nella giurisdizione contabile, secondo il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 23302 del 16.11.2016.
Nel merito, la Corte ha esaminato la portata dell’art. 172, comma 1, lett. d), cod. giust. cont., che configura una clausola di chiusura del sistema processuale contabile. Tale disposizione, pur garantendo tutela alle situazioni giuridiche non altrimenti protette, opera in via sussidiaria e residuale: è esperibile solo quando la controversia di contabilità pubblica, per il peculiare petitum, non trovi collocazione nel giudizio di conto, in quello di responsabilità o negli altri giudizi ad istanza di parte specificamente individuati alle lettere a), b) e c).
La Corte ha ritenuto che la fattispecie integri una tipica ipotesi di responsabilità amministrativa: l’ente lamenta un pregiudizio patrimoniale da mancata entrata, imputandolo all’inadempimento degli obblighi dell’agente legato da rapporto di servizio. In simili casi, la titolarità dell’azione spetta in via esclusiva al Procuratore regionale, che la esercita dopo l’attività istruttoria procedimentalizzata. La legittimazione processuale del Pubblico Ministero non comporta la titolarità sostanziale del credito risarcitorio, che resta dell’ente danneggiato: questi può solo proporre denuncia di danno o intervenire a sostegno delle ragioni del Pubblico Ministero.
Il Collegio ha escluso i prospettati profili di illegittimità costituzionale. Il sistema vigente, contraddistinto dall’esclusività dell’azione in capo al Pubblico Ministero, è stato costantemente avallato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, da ultimo con la sentenza n. 132 del 2024, senza che sia mai stata ravvisata una compressione del diritto di difesa dell’ente. La fase preprocessuale del giudizio di responsabilità assicura inoltre garanzie difensive conformi agli artt. 24 e 111 Cost., che non trovano corrispondenza nel giudizio ad istanza di parte. Ammettere l’iniziativa dell’amministrazione comporterebbe il rischio di duplicazione dei giudizi e sovvertirebbe la struttura ordinaria del processo di responsabilità, riducendo il Procuratore a semplice concludente. Il ricorso è pertanto inammissibile, con integrale compensazione delle spese di giudizio.
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Nota della Redazione
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