Improcedibilità del giudizio di conto dell’agente riscossore per mancato discarico (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 23 del 28.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di conto promosso nei confronti dell’agente della riscossione è improcedibile quando i rapporti di gestione non sono ancora esauriti, non essendo scaduto il termine per la presentazione delle dichiarazioni di discarico dei ruoli. In tal caso, il conto va valutato unitariamente riguardo a tutte le riscossioni e i versamenti effettuati nel periodo di gestione, potendo il giudice contabile pronunciarsi solo alla scadenza dei termini per la riscossione dei residui attivi. Tale principio trova fondamento nelle disposizioni di cui all’art. 1, commi 684-687, della legge n. 190/2014 e successive proroghe, che consentono all’agente di proseguire le attività esecutive oltre il termine di competenza dell’anno cui si riferisce il conto.

Il Fatto

Il Magistrato istruttore della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Basilicata ha deferito al Collegio l’esame di quattro conti giudiziali presentati dall’agente contabile Agenzia delle entrate – Agente della riscossione per la Provincia di Matera per gli esercizi finanziari 2019 e 2021. Rilevata la regolare sottoscrizione e parificazione dei conti, l’istruttore ha però sottoposto al Collegio la questione pregiudiziale della loro procedibilità, osservando che i termini per la presentazione delle dichiarazioni di discarico non erano ancora scaduti e che i rapporti tra l’agente e l’ente creditore erano pertanto ancora in corso.

La Motivazione della Corte

La Corte osserva che l’improcedibilità del giudizio di conto non può discendere da qualsivoglia irregolarità o nullità del conto presentato, ma solo da ipotesi tassative: l’inesistenza giuridica o fattuale del conto, ovvero la mancanza di una condizione di procedibilità, come la parificazione ai sensi degli artt. 139, 140 e 145 del codice di giustizia contabile.

Nel caso di specie, i conti risultano regolarmente firmati dall’agente contabile e muniti del visto di regolarità amministrativo-contabile della competente Ragioneria territoriale dello Stato, sicché sotto tale profilo devono ritenersi procedibili. Il thema decidendum si sposta quindi sulla specifica normativa che regola la riscossione, la quale incide sulla possibilità di definire il rapporto di gestione.

Richiamando la consolidata giurisprudenza della Prima Sezione Centrale d’Appello (sentenze n. 61/2017, n. 62/2017, n. 73/2017 e n. 79/2017), la Corte ricorda che, finché non è scaduto il termine per la presentazione delle dichiarazioni di discarico, una pronuncia del giudice contabile potrà essere resa solo quando scadranno i termini per la riscossione dei residui attivi, poiché solo da quel momento può aversi un quadro compiuto della situazione a credito, debito o a pareggio della gestione.

Nel merito, la Corte ripercorre il quadro normativo delle proroghe: l’art. 1, commi 684-687, della legge n. 190/2014, come modificato dall’art. 1, comma 253, della legge n. 197/2022, ha fissato al 31 dicembre 2032 il termine ultimo per le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate fino al 2022. La Corte esclude l’applicabilità al caso in esame della disciplina del d.lgs. n. 110/2024, che ha previsto il discarico automatico e anticipato solo per le quote affidate a decorrere dal 1° gennaio 2025, non essendo stati pubblicati i decreti attuativi per le quote affidate precedentemente. Analogamente, non può trovare applicazione il d.lgs. n. 33/2025 (Testo unico in materia di versamenti e riscossione), le cui disposizioni si applicheranno solo dal 1° gennaio 2027.

Poiché i rapporti tra l’agente della riscossione e la Provincia di Matera non sono ancora esauriti, e sussiste la persistente possibilità di continuare a riscuotere le quote oggetto dei conti, la Corte dichiara il giudizio improcedibile, non potendosi procedere all’esame nel merito dei conti non ancora discaricabili. La complessità e la novità della questione relativa all’applicabilità del d.lgs. n. 110/2024 integrano le gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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