Rito abbreviato contabile: spese di giudizio a carico del convenuto (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 82 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rito abbreviato disciplinato dall’art. 130 del Codice della giustizia contabile ha funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità e mira a garantire all’erario l’incameramento certo e immediato delle somme. Accertato il regolare e tempestivo pagamento della somma determinata con decreto, il collegio definisce il giudizio con sentenza, provvedendo necessariamente sulle spese. Non è consentito lasciare le spese a carico delle parti che le hanno sostenute, né dichiarare la mancanza di pronuncia, come invece avviene nei casi di rinuncia agli atti ex art. 110 CGC e di estinzione ex art. 111 CGC. In assenza dei presupposti di legge per la compensazione, le spese di lite vanno poste a carico del convenuto in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio due medici in servizio presso una struttura ospedaliera, chiedendo la condanna al risarcimento di un danno indiretto di importo superiore a 135.000 euro in favore dell’azienda sanitaria di appartenenza, per asserita malpractice medica. Il danno sarebbe derivato da una diagnosi oculistica errata e dal mancato tempestivo intervento chirurgico, con conseguente riduzione permanente del visus del paziente.
La somma era rimasta integralmente a carico dell’ente, poiché la polizza assicurativa copriva solo i sinistri superiori a una determinata soglia di self insured retention. Uno dei convenuti ha chiesto di essere ammesso al rito abbreviato, con il previo parere favorevole della Procura, versando una somma pari al trentacinque per cento dell’addebito. La Sezione ha accolto l’istanza con decreto, fissando il termine perentorio per il pagamento e l’udienza camerale di definizione.
La Motivazione della Corte
Il collegio ricostruisce la disciplina dell’art. 130 CGC, che consente al convenuto in primo grado, acquisito il parere concorde del pubblico ministero, di richiedere nella comparsa di risposta la definizione alternativa del giudizio mediante il pagamento di una somma non superiore al cinquanta per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione. Il collegio, con decreto in camera di consiglio, delibera sulla congruità della somma in ragione della gravità della condotta e dell’entità del danno.
In caso di accoglimento, il collegio determina la somma e fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il versamento in unica soluzione, stabilendo poi l’udienza camerale nella quale accerta l’avvenuto adempimento. Il giudizio è quindi definito con sentenza, con statuizione sulle spese, e la sentenza non è impugnabile.
Nella specie, il convenuto ha provato il pagamento in unica soluzione e nel termine, producendo la copia del bonifico e la contabile di incasso emessa dall’amministrazione. Il pubblico ministero, preso atto dell’adempimento, ha chiesto di dichiarare estinto il processo, richiesta alla quale la difesa si è associata.
Il collegio osserva che l’art. 130, comma 8, CGC impone di provvedere sulle spese. La norma non consente, diversamente dall’art. 111 CGC in tema di estinzione, che le spese restino a carico delle parti che le hanno sostenute; né è possibile dichiarare la mancanza di pronuncia, come previsto dall’art. 110 CGC in caso di rinuncia agli atti. Non sussistono inoltre i presupposti di compensazione previsti dall’art. 31, comma 3, CGC.
Richiamando un orientamento già fatto proprio dalla Sezione, il collegio applica il principio della soccombenza virtuale. Le spese di lite, liquidate in 93,10 euro, sono poste a carico del convenuto, poiché dagli elementi probatori risulta con sufficiente evidenza la sua responsabilità per l’illecito ascritto. Il giudizio è pertanto definito ai sensi del citato comma 8.
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Nota della Redazione
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