Controllo spese elettorali e approvazione referto rendiconti formazioni politiche (Corte dei Conti Sez. contr. Umbria n. 100 del 28.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esercitano il controllo sulla conformità alla legge delle spese sostenute da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati per le campagne elettorali nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti. Il fondamento del controllo è posto dall’art. 13, comma 6, della legge 6 luglio 2012, n. 96, come modificato dall’art. 33, comma 3, del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Il controllo si estende ai conti consuntivi delle spese elettorali e alle correlate fonti di finanziamento, con verifica della loro conformità alla disciplina di settore. L’esito del controllo si sostanzia nell’approvazione di un referto, che costituisce l’atto conclusivo del procedimento e viene trasmesso all’Ente interessato per la pubblicazione.

Il Fatto

Il Collegio di controllo sulle spese elettorali della Sezione regionale di controllo per l’Umbria è stato chiamato a verificare i rendiconti delle formazioni politiche che hanno partecipato alle elezioni amministrative del 2024 nel Comune di Perugia. Le consultazioni si sono svolte nei giorni 08-09 giugno 2024, con turno di ballottaggio nei giorni 23-24 giugno 2024, per il rinnovo delle cariche di Sindaco e di Consigliere comunale.

Il procedimento di controllo si è articolato attraverso la richiesta di dati al Presidente del Consiglio comunale e l’acquisizione della documentazione trasmessa dai delegati e rappresentanti delle formazioni politiche partecipanti. Il termine ordinario per l’esercizio del controllo è stato prorogato di tre mesi con la deliberazione n. 11/2025/CSE.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha fondato la propria competenza sull’art. 13, comma 6, della legge n. 96/2012, che attribuisce alle Sezioni regionali di controllo la verifica della conformità alla legge delle spese sostenute dalle formazioni politiche nelle campagne elettorali dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti. La disposizione ha introdotto limiti massimi alle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni comunali.

Il quadro normativo di riferimento è stato integrato dall’art. 14 bis del D.L. n. 149/2013, convertito dalla legge n. 13/2014, che ha modificato l’art. 12 della legge n. 515/1993 e l’art. 13, comma 7, della legge n. 96/2012. Il Collegio ha richiamato i principi di diritto enunciati dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 24/2013 e con la deliberazione n. 12/2014, a cui le Sezioni regionali devono conformarsi ai sensi dell’art. 6, comma 4, del D.L. n. 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012.

L’istruttoria si è sviluppata attraverso la richiesta di dati al Presidente del Consiglio comunale di Perugia, concernente il numero degli iscritti nelle liste elettorali, la data di convocazione dei comizi, l’elenco delle formazioni politiche partecipanti con i relativi delegati, e la data di insediamento del nuovo Consiglio comunale. La documentazione è stata acquisita al protocollo della Sezione con la nota del 15 ottobre 2024, unitamente ai rendiconti trasmessi dai delegati e rappresentanti delle liste.

All’esito dell’istruttoria, il Collegio ha deliberato di approvare il referto sui conti consuntivi relativi alle spese per la campagna elettorale e alle correlate fonti di finanziamento. Ha disposto che copia della deliberazione, corredata dell’allegato referto, sia trasmessa al Presidente del Consiglio comunale di Perugia, con invito a curarne la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente, e ha demandato alla Segreteria della Sezione gli adempimenti di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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