Sindacato limitato sul parere del CVCS e necessità di allegare episodi specifici (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 122 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio del Comitato di verifica per le cause di servizio è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile in sede giurisdizionale solo per assenza di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità manifesta e violazione delle regole procedurali, senza che il sindacato possa estendersi al merito delle valutazioni medico-legali. La consulenza tecnica d’ufficio non può essere disposta per sostituire il giudice alle valutazioni dell’amministrazione, ma solo per verificarne l’attendibilità complessiva in presenza di specifici e concreti aspetti dubbi. Spetta al ricorrente allegare e documentare specifici episodi di servizio particolarmente gravosi ed esorbitanti rispetto agli ordinari compiti d’istituto, idonei a incidere in maniera determinante sul manifestarsi delle infermità, non rilevando condizioni generiche quali disagi, fatiche e stress costituenti rischio ordinario della prestazione lavorativa.
Il Fatto
Il ricorrente, sottufficiale in congedo già componente della Banda Musicale, aveva presentato istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità «Condropatia Femoro rotulea in gonartrosi bilaterale» e successiva domanda di pensione privilegiata. La Commissione medica ospedaliera aveva ascritto l’infermità all’ottava categoria della Tab. A) a vita, ma il decreto della Direzione Previmil del Ministero della Difesa, conformandosi al parere negativo del Comitato di verifica, aveva negato la dipendenza da causa di servizio. Avverso tale decreto il militare proponeva ricorso alla Corte dei conti, deducendo la genericità e la carenza motivazionale del parere, la mancata istruttoria sulle mansioni svolte per oltre trentadue anni e la contraddittorietà con il Rapporto informativo, chiedendo l’accertamento del nesso causale e una CTU.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile ha respinto in via preliminare l’eccezione di difetto di giurisdizione del Ministero, rilevando che la cognizione sull’accertamento della dipendenza da causa di servizio ai fini del trattamento pensionistico di privilegio appartiene al giudice contabile e non riguarda benefici attinenti al rapporto di lavoro. Parimenti disattese le eccezioni di difetto di legittimazione passiva, considerato che il decreto impugnato era stato emesso dal dicastero della Difesa e che l’INPS, subentrato all’INPDAP dopo il 2010, era titolare delle competenze liquidatorie.
Nel merito, la Corte ha richiamato il consolidato orientamento del Consiglio di Stato secondo cui l’accertamento del nesso causale è di esclusiva competenza del Comitato di verifica per le cause di servizio, il cui giudizio di sintesi si impone all’amministrazione, che può discostarsene solo con motivazione particolareggiata. Il parere favorevole non richiede, invece, motivazione specifica. Il sindacato del giudice è limitato alla verifica esterna di congruità e sufficienza, senza possibilità di sostituzione nel merito tecnico, e la CTU può essere disposta solo per verificare l’attendibilità complessiva del parere in presenza di aspetti dubbi.
Applicando tali principi, la Corte ha ritenuto che il ricorrente non avesse allegato elementi sufficienti, essendosi limitato a riferire genericamente l’esposizione a microtraumatismi e posture incongrue dovute all’attività di musicante. Il Rapporto informativo, pur indicando le mansioni svolte e le ore di straordinario, non riportava particolari modalità ulteriori e speciali rispetto al normale espletamento del servizio militare. Inammissibile è stata, altresì, la dedotta rilevanza causale di un’attività pur impegnativa ma priva di quel surplus di fattori costituenti rischio specifico dell’evento morboso.
Il parere del CVCS, che escludeva la dipendenza trattandosi di patologia degenerativa dovuta a displasie del ginocchio su base costituzionale, è stato giudicato sorretto da congruo apparato motivazionale e immune da vizi logici, con convincente valenza esplicativa. La Corte ha infine precisato che il precedente richiamato dal ricorrente non conduceva a diverse conclusioni, avendo accolto analogo ricorso limitatamente a una diversa patologia e rigettandolo proprio in relazione alla condropatia femoro-rotulea.
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Nota della Redazione
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