Riscatto contributivo aspettativa coperta da contribuzione non lede affidamento (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 208 del 16.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il riscatto previsto dall’art. 3, secondo comma, del d.lgs. n. 184/1997 è ammesso solo per i periodi di aspettativa non coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria o figurativa presso forme di previdenza obbligatoria. Ne consegue l’inammissibilità del riscatto dei periodi già coperti da contribuzione versata in altra gestione, poiché l’istituto è finalizzato ad aumentare il trattamento previdenziale aggiungendo periodi non coperti, e non a duplicare una copertura esistente. Il giudizio pensionistico contabile non ha ad oggetto la legittimità del provvedimento, ma l’accertamento del diritto soggettivo al trattamento, con cognizione piena sul rapporto. L’esercizio del potere di annullamento d’ufficio entro il termine annuale dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 non viola il legittimo affidamento del richiedente. È infondata la domanda risarcitoria priva di allegazione degli elementi costitutivi della responsabilità.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente di un ente locale dal 1980 al 2022, con rapporto dapprima a tempo pieno, poi a tempo parziale, ha presentato nel 2021 cinque domande di riscatto ai fini pensionistici di periodi di aspettativa e congedo maturati nel corso del rapporto con l’ente. Alcune istanze sono state inizialmente accolte tra il dicembre 2021 e il maggio 2022; successivamente l’INPS, con provvedimenti dell’ottobre 2022, ha rimosso in autotutela le ammissioni, rilevando che nei periodi richiesti il ricorrente svolgeva attività lavorativa con contribuzione versata presso la Gestione Privata.
Il ricorrente ha adito il Tribunale di Reggio Calabria in funzione di giudice del lavoro chiedendo la nullità dei dinieghi e il risarcimento del danno. Il Tribunale, con sentenza n. 1675 del 18 dicembre 2024, riuniti i ricorsi, ha declinato la giurisdizione in favore del giudice contabile. La causa è stata riassunta davanti alla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Calabria.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla natura del giudizio pensionistico contabile. Richiamando la Sez. giur. Campania n. 231/2025, i giudici osservano che il giudizio non verte sulla legittimità del provvedimento e sui suoi vizi, ma sul rapporto previdenziale, cioè sulla sussistenza del diritto soggettivo al trattamento richiesto. La cognizione è piena e si estende a tutte le questioni sull’an e sul quantum. Da ciò deriva l’estraneità degli elementi impugnatori: il giudizio non è preordinato all’annullamento degli atti, restando esclusa ogni incidenza sui vizi di legittimità.
Nel merito, la Corte rileva che le doglianze del ricorrente attengono prevalentemente all’asserita illegittimità dei procedimenti amministrativi, mentre oggetto del giudizio è la fondatezza del diritto al riscatto, a sostegno del quale l’istante non ha fornito alcun elemento. I periodi richiesti risultano coperti da contribuzione versata nella gestione privata. Richiamando la Sez. III App. n. 120/2025 e le decisioni Sez. Basilicata n. 110/2011/C e Sez. Puglia n. 441/2011, la Corte afferma che non si possono riscattare periodi già coperti da contribuzione. La ricongiunzione presuppone plurime coperture presso diversi enti; il riscatto riguarda invece la copertura postuma di periodi originariamente non coperti.
La Corte sottolinea poi il riparto dell’onere probatorio. Spetta al ricorrente provare, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., la tipologia e le modalità dell’attività lavorativa svolta, quindi i fatti costitutivi del diritto al riscatto. Richiamando la Sez. App. Sicilia n. 74/2024, i giudici rilevano che l’istante si è limitato ad affermazioni generiche e indimostrate.
Quanto al legittimo affidamento, la Corte esclude la violazione. Le domande risalgono al 2021, le ammissioni al dicembre 2021 e al maggio 2022, i dinieghi con rimozione in autotutela al 7 e 10 ottobre 2022, comunicati l’11 ottobre 2022. Il potere è stato esercitato entro il termine annuale dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990. Il ricorrente era stato informato con e-mail del 21 luglio 2022 del riesame della posizione. La Corte aggiunge che, per la Cassa di appartenenza, le domande già definite possono essere revocate o modificate ai sensi dell’art. 26 della legge n. 315/1967 o degli artt. 203 e seguenti del d.P.R. n. 1092/1973. La doglianza procedimentale è priva di pregio anche per la natura vincolata del provvedimento, ai sensi dell’art. 21-octies, secondo comma, della legge n. 241/1990, non applicandosi l’art. 10-bis ai procedimenti previdenziali sorti su istanza di parte.
Infine, la domanda risarcitoria è rigettata: oltre alla carenza di condotta illecita, essa è generica e non consente di comprendere il pregiudizio subito, risultando carenti gli elementi costitutivi della responsabilità, patrimoniale e non patrimoniale. Il ricorrente è condannato alle spese di difesa in favore dell’INPS, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.
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Nota della Redazione
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