Parere negativo sul vincolo finalistico nella scissione per gestione campeggi (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 466 del 24.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il parere che la Sezione regionale di controllo rende ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4, d.lgs. n. 175/2016 può essere negativo quando l’operazione societaria progettata dall’ente non rispetti il vincolo finalistico. La scissione mediante scorporo, pur essendo istituto civilistico, resta assoggettata al controllo contabile e non elude l’art. 4 Tusp. Il divieto di costituire o mantenere partecipazioni, anche indirette, in società aventi per oggetto attività non strettamente necessarie alle finalità istituzionali opera anche quando la partecipazione sia detenuta per il tramite di altra società controllata. Le attività di gestione di campeggi e servizi ricettivi non rientrano tra gli ambiti dell’art. 4, comma 2, Tusp. Il parere negativo non impedisce all’amministrazione di procedere, ma la obbliga a motivare in modo analitico ed espresso le ragioni del dissenso, con pubblicità sul sito istituzionale e informazione della Sezione.
Il Fatto
Un Comune ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la deliberazione consiliare con cui approva una scissione mediante scorporo della società controllata a partecipazione mista. L’obiettivo dichiarato è riallineare l’oggetto sociale della controllata alle finalità istituzionali dell’ente: il ramo della gestione balneare resta alla società madre, mentre il ramo del campeggio viene conferito a una società beneficiaria di nuova costituzione, interamente partecipata dalla scissa.
L’amministrazione ricorda che una precedente deliberazione di questa Sezione aveva rilevato la non piena coincidenza dell’oggetto sociale della controllata con l’art. 4 Tusp, sollecitandone l’adeguamento. La scissione è presentata come misura di razionalizzazione. Il socio privato della nuova società sarà scelto tramite gara ai sensi dell’art. 17 Tusp. Il Comune conserva la partecipazione solo in via indiretta, mediante la quota detenuta nella scissa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio riconduce l’operazione al perimetro dell’art. 5 Tusp e ne verifica la motivazione secondo i parametri della conformità a legge e della sana gestione finanziaria. La scissione mediante scorporo, disciplinata dall’art. 2506.1 c.c., ricorre quando la società assegna parte del patrimonio a una o più società di nuova costituzione, mantenendo le relative quote e continuando la propria attività. Operazioni del genere sono già state ritenute assoggettabili a controllo.
Sul vincolo tipologico nessun rilievo: la società a responsabilità limitata è tra i tipi ammessi dall’art. 3, comma 1, Tusp. Il parere si incentra sul vincolo finalistico. Il Comune continua a detenere indirettamente la maggioranza delle quote della società beneficiaria e le attività di gestione del campeggio restano così ricondotte all’ente, sia pure per via mediata. Tali attività esulano dall’elenco dell’art. 4, comma 2, Tusp: l’art. 4, comma 1 vieta di costituire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi a oggetto attività non strettamente necessarie per le finalità istituzionali.
Da qui il parere in parte negativo. Il Collegio richiama gli obblighi di revisione periodica degli organismi partecipati ex art. 20 Tusp, invitando il Comune a valutare la cessione completa della partecipazione indiretta ovvero a individuare ragioni di mantenimento coerenti con la legge.
Sugli altri parametri l’analisi è diversificata. Sulla sostenibilità finanziaria oggettiva e soggettiva, e sulla convenienza economica, la Corte prende atto dell’istruttoria, ribadendo però la criticità del vincolo finalistico. Sui profili di efficienza, efficacia ed economicità la motivazione dell’ente e del business plan è ritenuta illustrata, ma resta ferma la censura principale. La compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato e l’adempimento dell’onere di consultazione pubblica sono verificati positivamente. Il parere negativo non osta alla facoltà di procedere: l’ente che intenda discostarsene deve motivare in maniera analitica, pubblicare la decisione sul sito istituzionale e informarne la Sezione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.