Chiusura senza osservazioni dei rendiconti comunali e rilievo sulla contrazione della parte disponibile (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 72 del 03.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La funzione di controllo collaborativo esercitata dalla Corte dei conti sui rendiconti degli enti locali, ai sensi dell’art. 1, commi 166 e segg., legge n. 266/2005, non si traduce in una valutazione positiva insuscettibile di rilievi: la chiusura dell’esame senza osservazioni non implica infatti alcun giudizio favorevole sugli aspetti non riscontrati o non emersi dalle informazioni e dai dati acquisiti, restando ferma la responsabilità dell’ente circa la corretta verifica della congruità degli accantonamenti. L’ente locale deve mantenere una struttura finanziaria complessivamente equilibrata, monitorando non solo il dato quantitativo del risultato di amministrazione ma anche la sua composizione, con particolare riguardo alla parte disponibile e alla capacità di riscossione delle entrate, che può essere oggetto di specifica raccomandazione da parte del giudice contabile pur in presenza di equilibri di bilancio formalmente positivi.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per la Lombardia ha sottoposto a verifica i rendiconti di gestione relativi agli esercizi finanziari dal 2021 al 2024 del Comune di Meda, in provincia di Monza e Brianza, nell’ambito della funzione collaborativa di cui all’art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. L’esame è stato condotto sulla base dei questionari redatti dall’Organismo di revisione economico-finanziaria dell’ente e degli ulteriori elementi acquisiti in sede istruttoria, con riferimento a un Comune di circa 23.600 abitanti, ricompreso nel cluster demografico regionale 5 (popolazione tra 20.000 e 59.999 abitanti).
L’istruttoria ha avuto ad oggetto la verifica della sana gestione finanziaria e del mantenimento degli equilibri di bilancio dell’ente. All’esito delle verifiche, la questione è stata deferita all’esame collegiale con ordinanza presidenziale del 5 febbraio 2026, concludendosi la camera di consiglio il 26 febbraio 2026.
La Motivazione della Corte
L’analisi condotta ha evidenziato un risultato di amministrazione costantemente positivo nel quadriennio, con valori complessivamente allineati a quelli degli enti del medesimo cluster demografico regionale e un fondo di cassa finale in crescita nel 2024, passato da circa 16,5 milioni di euro a circa 21 milioni di euro, a fronte di un volume di riscossioni in aumento. Il giudice contabile ha inoltre rilevato l’assenza di pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate e il mantenimento di equilibri di bilancio positivi per tutti gli esercizi considerati.
La Sezione ha però posto in luce, in sede comparativa, alcuni profili meritevoli di attenzione. Il livello dei pagamenti si è collocato in tutti gli esercizi al di sotto del 25° percentile del cluster di riferimento, così come la parte disponibile e la parte accantonata del risultato di amministrazione in alcuni anni. La parte disponibile ha registrato una costante e marcata contrazione nel quadriennio, passando da circa 5.059.000 euro nel 2021 a circa 742.000 euro nel 2024, a causa della crescita della parte accantonata e del rilevante incremento della parte vincolata, dovuto soprattutto ai vincoli formalmente attribuiti dall’ente, passati da zero a 5.746.740,28 euro nel 2024. Il Collegio ha ricondotto tale dinamica a un significativo irrigidimento della struttura finanziaria dell’ente.
Con specifico riferimento al fondo contenzioso, l’ente ha rappresentato che la sua consistenza era riconducibile a due ricorsi dinanzi al TAR: a seguito delle decisioni favorevoli intervenute nel 2023, il fondo era stato ridotto del 50%, permanendo il contenzioso in grado di appello davanti al Consiglio di Stato. La Sezione ha ritenuto l’accantonamento residuo coerente con un criterio prudente di valutazione del rischio di soccombenza, ferma restando la responsabilità dell’ente nella corretta e costante verifica della congruità dell’accantonamento. In materia di FCDE, l’ente ha proceduto ad accantonamenti superiori alle stime teoriche, garantendo una copertura eccedente il 100% dei residui provenienti dagli esercizi precedenti per i titoli di entrata più esposti al rischio di mancata riscossione.
Gli indicatori di equilibrio sono risultati positivi, attestando il mantenimento degli equilibri complessivi. Il Collegio ha tuttavia raccomandato di attenzionare la riscossione delle entrate del titolo 3. La Sezione ha quindi disposto la chiusura senza ulteriori osservazioni dei questionari consuntivi relativi agli esercizi 2021, 2022, 2023 e 2024, precisando che la conclusione non implica una valutazione positiva sugli aspetti non riscontrati o non emersi dall’istruttoria, e disponendo la trasmissione della delibera al Sindaco e all’Organo di revisione dell’ente.
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Nota della Redazione
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