Cessata la materia del contendere per riconoscimento INPS del coefficiente 2,44% (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 153 del 08.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento in corso di causa, da parte dell’ente previdenziale, della pretesa pensionistica azionata dal ricorrente determina la cessazione della materia del contendere, non residuando alcun interesse alla decisione nel merito. In tale ipotesi la liquidazione delle spese di assistenza legale avviene d’ufficio, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, sulla base degli atti di causa e dei criteri dettati dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55. La regolazione segue la condotta processuale che avrebbe comportato la soccombenza dell’ente, con la conseguente condanna dello stesso al pagamento in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Il ricalcolo della pensione con attribuzione del coefficiente di rendimento del 2,44% costituisce, dunque, l’oggetto della pretesa riconosciuta, mentre la pronuncia si esaurisce sul piano processuale e delle spese.
Il Fatto
Il ricorrente, militare dell’Esercito Italiano in quiescenza con il sistema misto retributivo/contributivo, ha chiesto l’accertamento del diritto al ricalcolo, alla riliquidazione e al pagamento del trattamento pensionistico con attribuzione del coefficiente di rendimento del 2,44%, ai sensi dell’art. 54 del D.P.R. n. 1092/73. Dopo aver inviato all’INPS, a mezzo PEC, specifica istanza di ricalcolo, ha adito il giudice contabile per il riconoscimento del diritto, invocando la giurisprudenza nomofilattica della stessa magistratura.
Costituitasi in giudizio, la difesa dell’INPS ha dichiarato che gli uffici amministrativi avrebbero provveduto alla riliquidazione della prestazione con il coefficiente richiesto, con interessi legali e arretrati. La parte ricorrente, con successiva memoria, ha quindi preso atto dell’intervenuta riliquidazione e ha concluso per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con liquidazione delle spese in favore del procuratore antistatario.
La Motivazione della Corte
Il giudice unico fonda la decisione sulla documentazione agli atti. La domanda formulata in giudizio risulta riconosciuta dall’INPS, che ha provveduto alla riliquidazione del trattamento previdenziale oggetto della pretesa pensionistica. Da qui la declaratoria di cessazione della materia del contendere: la pretesa è stata soddisfatta nella sede amministrativa, prima della definizione del giudizio, e non residua interesse a una pronuncia di merito.
Sul piano delle spese, la Corte richiama il principio della soccombenza virtuale. Il giudice è chiamato a liquidare onorari e diritti d’ufficio, sulla base degli atti di causa, applicando i criteri del D.M. 10 marzo 2014, n. 55. Il riconoscimento della pretesa in corso di causa è, cioè, valutato come equivalente a una soccombenza sostanziale dell’ente previdenziale, che aveva dato luogo al contenzioso.
Nel determinare l’importo, la Corte tiene conto della difficoltà della lite e delle attività processuali espletate. Le spese di assistenza legale sono liquidate in euro 500,00, oltre accessori di legge, con condanna dell’INPS al pagamento in favore del procuratore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
La pronuncia si completa con la declaratoria di cessazione della materia del contendere e con gli adempimenti demandati alla segreteria. Il dispositivo formalizza così l’esito processuale e la regolazione economica del rapporto, senza alcuna statuizione di merito sulla spettanza del coefficiente, ormai riconosciuto nella sede amministrativa.
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Nota della Redazione
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