Polizia di Stato, aliquota 2,44% solo dai ratei dal 2022 (Corte dei Conti Sez. II App. n. 168 del 21.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 1, commi 101 e 102, della legge n. 234/2021 ha esteso al personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, con anzianità contributiva inferiore a diciotto anni al 31 dicembre 1995, l’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto, con applicazione dell’aliquota del 2,44% per ogni anno utile. Tale disposizione non ha efficacia retroattiva e non integra una legge di interpretazione autentica: essa opera esclusivamente sui ratei pensionistici maturati dalla data della sua entrata in vigore. Il diritto alla riliquidazione va pertanto riconosciuto solo ex nunc, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, e non dalla data del pensionamento.

Il Fatto

Il ricorrente, pensionato dal 1° febbraio 2020 dopo aver prestato servizio nella Polizia di Stato, aveva chiesto la riliquidazione del trattamento con il sistema misto, applicando sulla quota retributiva l’aliquota del 44% prevista dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973. Al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità di 17 anni, 7 mesi e 6 giorni; alla cessazione, 43 anni e 10 mesi.

La Sezione giurisdizionale per l’Emilia-Romagna aveva respinto la domanda, ritenendo che la norma disciplini il solo personale militare e che la Polizia di Stato sia amministrazione civile ad ordinamento speciale ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge n. 121/1981. L’appellante ha invocato la successiva sentenza delle Sezioni riunite n. 1/2021 e l’art. 1, commi 101 e 102, della legge n. 234/2021; l’INPS ha resistito, sostenendo la portata innovativa e non retroattiva della disciplina.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Sezione ha esaminato l’ammissibilità dell’appello, proposto con due difensori, uno dei quali non abilitato al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori. Il Collegio ha ritenuto sufficiente, ai sensi dell’art. 28, comma 2, c.g.c. e dell’art. 190, comma 3, c.g.c., che uno degli avvocati, munito di procura e sottoscrittore dell’atto, sia iscritto nell’apposito albo.

Nel merito, la Corte ha ribadito che l’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 introduce una deroga al principio di commisurazione della pensione alla durata del servizio e, in quanto norma speciale, non è applicabile oltre il perimetro tracciato. Per effetto della smilitarizzazione disposta dalla legge n. 121/1981, la giurisprudenza d’appello ne ha costantemente escluso l’applicabilità al personale della Polizia di Stato.

Il quadro è mutato con l’art. 1, comma 101, della legge n. 234/2021, che ha esteso espressamente la disposizione, con l’aliquota del 2,44% per ogni anno utile, al personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile. Il legislatore ha così ampliato l’ambito soggettivo della norma, in coerenza con l’interpretazione delle Sezioni riunite n. 1/2021 e n. 12/2021.

La Sezione ha però escluso l’efficacia pienamente retroattiva delle disposizioni. Il principio di irretroattività sancito dall’art. 11 delle preleggi non ammette deroga, e i commi in esame non possono qualificarsi come interpretazione autentica, mancando ogni indicazione lessicale in tal senso e un contrasto giurisprudenziale da dirimere. Le variazioni migliorative sono compatibili con la Costituzione purché incidano sui ratei a maturare dall’entrata in vigore dello jus superveniens, contemperando l’esigenza di parità di trattamento con l’equilibrio di bilancio di cui agli artt. 81, 117 e 119 Cost.

Conclusivamente, la rivalutazione della quota retributiva con il coefficiente del 2,44% spiega effetti sui soli ratei da liquidare dal 1° gennaio 2022, senza toccare i diritti quesiti né imporre una revisione dei ratei già versati. L’appello è stato quindi accolto parzialmente, con riconoscimento del diritto alla riliquidazione solo da tale data, maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 167, comma 3, c.g.c., e spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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