Controllo spese elettorali: istruttoria sulle voci riconducibili alla campagna (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 158 del 15.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il Collegio di controllo sulle spese elettorali, nell’esercizio della verifica di conformità alla legge dei rendiconti delle formazioni politiche che hanno partecipato alle elezioni amministrative nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, può disporre l’avvio di una fase istruttoria quando dall’analisi preliminare dei rendiconti emergano elementi che non consentono di accertare la riconducibilità di una spesa alla campagna elettorale. La verifica della pertinenza delle singole voci di spesa costituisce presupposto del controllo demandato alla Sezione regionale dalla legge n. 96/2012. Il soggetto tenuto al deposito del rendiconto è destinatario della richiesta di chiarimenti e integrazioni documentali, da fornire nel termine assegnato.
Il Fatto
Il Collegio di controllo sulle spese elettorali della Sezione regionale di controllo per il Piemonte ha esaminato i rendiconti delle formazioni politiche che hanno partecipato alle elezioni amministrative del 2024 nel Comune di Biella, ente compreso tra quelli con popolazione superiore a 30.000 abitanti.
Dall’analisi preliminare del rendiconto di una formazione politica è emersa una voce di spesa, riferita a una fattura per l’implementazione di un sito web e il supporto alla campagna elettorale, della quale non risultava accertato il periodo di effettiva esecuzione né la riconducibilità alla competizione elettorale. Il Collegio ha quindi ritenuto necessario acquisire chiarimenti e documentazione integrativa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal quadro normativo che gli intesta il controllo. Richiama la legge 10 dicembre 1993, n. 515 e la legge 6 luglio 2012, n. 96, come modificata dal D.L. n. 91/2014, convertito dalla legge n. 116/2014. L’art. 13, comma 6, della legge n. 96/2012 attribuisce alle Sezioni regionali di controllo la verifica della conformità alla legge delle spese sostenute da partiti, movimenti e liste di candidati per le campagne elettorali nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.
Il Collegio individua i Comuni piemontesi interessati dal turno elettorale e ricorda di aver già richiesto ai Presidenti dei Consigli comunali i dati necessari al controllo, nonché di aver indicato gli indirizzi per la redazione dei rendiconti e fornito uno schema tipo di rendiconto.
Il Collegio ricostruisce il proprio potere sanzionatorio, previsto per la mancata indicazione delle fonti di finanziamento, per la violazione dei limiti di spesa e per il mancato deposito dei consuntivi, richiamando l’art. 15, commi 15 e 16, della legge n. 515/1993 e l’art. 13, comma 7, della legge n. 96/2012.
Nel merito, dall’analisi preliminare dei rendiconti delle formazioni politiche partecipanti alle elezioni del Comune di Biella è emersa la necessità di una fase istruttoria. Il Collegio ha esaminato il rendiconto di una formazione politica, acquisito in data 23.07.2024, e ha verificato che tra le spese di cui alla lett. e) dell’art. 11, comma 1, della legge n. 515/1993 è riportata una fattura recante la descrizione di un servizio di implementazione di sito web e supporto alla campagna elettorale.
Il Collegio ha ritenuto necessario acquisire chiarimenti, integrazioni ed eventuali dichiarazioni in ordine al periodo in cui il servizio è stato effettivamente reso e alla sua inequivoca riconducibilità alla campagna elettorale. Ha pertanto disposto che il soggetto tenuto al deposito del rendiconto fornisca i chiarimenti richiesti, anche mediante invio di documentazione integrativa, entro quindici giorni dalla ricezione della deliberazione, e ne ha disposto la trasmissione a cura della Segreteria.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.