Inammissibile il parere sulla proroga del dirigente apicale PNRR (Corte dei Conti Sez. contr. Basilicata n. 151 del 15.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
La funzione consultiva della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003, può essere esercitata solo su quesiti generali e astratti, attinenti alla materia della contabilità pubblica e non funzionali all’adozione di concreti atti di gestione. È pertanto inammissibile, sotto il profilo oggettivo, la richiesta di parere che richieda valutazioni sul caso specifico e implichi un’interferenza della Corte con l’attività gestionale dell’ente, ovvero con atti amministrativi suscettibili di sindacato in altre sedi, anche giurisdizionali. La magistratura contabile non può partecipare all’esercizio dell’amministrazione attiva, né assumere un ruolo di cogestione o di soluzione di conflitti interni o esterni all’ente, in ossequio al principio della separazione dei poteri.

Il Fatto

Il Presidente della Giunta Regionale della Basilicata ha richiesto alla Sezione regionale di controllo un parere, ex art. 7, comma 8, legge n. 131/2003, sulla possibilità di conferire l’incarico di Dirigente Generale a un dipendente pubblico prossimo al compimento del 67° anno di età. Il richiedente rappresentava che il dirigente era già destinatario di un provvedimento della propria amministrazione di appartenenza che ne disponeva il trattenimento in servizio, ai sensi dell’art. 11, comma 1, decreto-legge n. 105/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 137/2023, fino al 01/01/2027. Il quesito concerneva quindi l’applicabilità della disciplina derogatoria per il conferimento dell’incarico a soggetti già lavoratori pubblici in età ordinamentale per la quiescenza.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha preliminarmente verificato i requisiti di ammissibilità della richiesta, sotto il profilo soggettivo e oggettivo. L’ammissibilità soggettiva è stata riconosciuta, poiché la richiesta proveniva da un ente espressamente legittimato — la Regione — e dal suo organo rappresentativo, il Presidente della Giunta, ai sensi dell’art. 121, comma 4, Cost.

Quanto all’ammissibilità oggettiva, il Collegio ha ribadito che il quesito deve attenere alla materia della contabilità pubblica, essere formulato in termini generali e astratti, non essere funzionale all’adozione di concreti atti di gestione e non determinare interferenze con le altre funzioni intestate alla Corte o con giudizi pendenti. Nel caso di specie, la richiesta è stata ritenuta oggettivamente inammissibile, in quanto implicava valutazioni sul caso specifico e un’interferenza della Corte con l’attività gestionale dell’ente, risultante “in corso di valutazione”, nonché con atti amministrativi già adottati o da adottare, sindacabili in altre sedi, tra cui quella contabile.

Il Collegio ha richiamato i principi affermati dalla Sezione delle Autonomie n. 5/2006, secondo cui la Corte non può inserirsi nei processi decisionali dell’ente condizionando l’attività su cui è chiamata a esercitare un controllo esterno e neutrale. La medesima Sezione (deliberazione n. 24/2019) ha evidenziato che la funzione consultiva non può esplorarsi su quesiti riguardanti comportamenti suscettibili di valutazione della Procura della stessa Corte o di altri organi giudiziari, onde evitare che i pareri prefigurino soluzioni non conciliabili con successive pronunce. Richiamata anche la deliberazione n. 11/2020, secondo cui diversamente opinando si tradurrebbe in un’atipica consulenza preventiva sulla legittimità dell’operato amministrativo.

La Sezione ha inoltre rilevato l’inammissibilità sotto l’ulteriore profilo dell’attinenza alla materia contabile, richiamando la Sezione di controllo per la Campania n. 128/2024/PAR. La norma invocata — art. 11, comma 1, decreto-legge n. 105/2023 — introduce una disciplina transitoria volta a non indebolire le amministrazioni nella fase di attuazione del PNRR; essa mira a garantire l’efficienza amministrativa, non ponendo limiti o divieti strumentali al contenimento della spesa. Ne deriva il difetto di attinenza alla materia contabile.

Incidentalmente, il Collegio ha osservato che il “potere-dovere” di verificare i requisiti del trattenimento in servizio risulta già compiutamente esercitato dall’amministrazione di appartenenza del dirigente, restando alla Regione solo l’apprezzamento di ulteriori elementi valutativi preordinati al conferimento in concreto dell’incarico. La richiesta di parere è stata dunque dichiarata inammissibile sotto il profilo oggettivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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