Annullamento in autotutela e soccombenza virtuale davanti alla Corte dei conti (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 241 del 09.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio contabile, il sopravvenuto annullamento in autotutela del provvedimento impugnato, adottato in pendenza di causa, determina la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente. La declaratoria non esonera il giudice dall’accertare, ai fini delle spese, l’esito virtuale del giudizio: ove l’amministrazione abbia soddisfatto l’istanza solo dopo la proposizione del ricorso, si applica il principio della soccombenza virtuale, con condanna del Ministero al pagamento delle spese di lite. Il criterio opera anche quando la PA non si sia costituita in giudizio.
Il Fatto
Il ricorrente, ex militare dichiarato permanentemente inidoneo al servizio militare e successivamente transitato nei ruoli civili del medesimo ministero, ha impugnato la determinazione con cui l’amministrazione aveva negato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e del connesso equo indennizzo. Il diniego era motivato sull’assunto dell’impossibilità di dare corso all’istanza a causa dell’intervenuto transito del ricorrente nei ruoli civili.
Nel corso del giudizio il Ministero della Difesa ha comunicato di aver annullato in autotutela il provvedimento impugnato, con successiva determinazione adottata ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, in ragione degli sviluppi della giurisprudenza amministrativa su un caso analogo. Preso atto dell’annullamento, il difensore del ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con condanna alle spese del Ministero in applicazione della soccombenza virtuale.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha verificato che l’annullamento in autotutela ha pienamente soddisfatto la richiesta di annullamento della determina negativa impugnata. Ne consegue che è venuta a cessare la materia del contendere, per il venir meno dell’interesse del ricorrente all’accertamento giudiziale.
Il Collegio ha poi rilevato che la PA ha rimosso l’atto solo in data successiva alla proposizione della domanda giudiziale. Tale circostanza fonda la carenza di interesse ad agire sopravvenuta e, correlativamente, consente di imputare al Ministero l’esito virtuale sfavorevole del giudizio.
Su queste basi la Corte ha applicato il principio della soccombenza virtuale, richiamando un proprio precedente specifico della medesima Sezione in termini. La condanna alle spese segue dunque non la formale soccombenza processuale, ma la valutazione dell’esito che il giudizio avrebbe avuto ove l’amministrazione non avesse provveduto in via di autotutela.
La Sezione ha pertanto dichiarato cessata la materia del contendere e ha condannato il Ministero della Difesa al pagamento delle spese di lite, liquidate equitativamente in € 300,00, oltre oneri e accessori di legge.
Nota della Redazione
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