Acquisizione partecipazione societaria e affidamento in house del servizio di igiene urbana: parere positivo (Corte dei Conti Sez. contr. Abruzzo n. 47 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’atto deliberativo di acquisizione di una partecipazione societaria da parte di un ente locale deve essere analiticamente motivato in ordine al perseguimento delle finalità istituzionali, evidenziando le ragioni e le finalità che giustificano la scelta anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché della gestione diretta o esternalizzata del servizio. La verifica demandata alla Corte dei conti, ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175/2016, ha carattere preventivo e non preclude l’operazione, potendo l’amministrazione procedere discostandosi dal parere con motivazione analitica. La scelta dell’affidamento in house deve essere supportata da una qualificata motivazione che dia conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato, illustrando i benefici per la collettività, con particolare riferimento ai servizi pubblici a rete per i quali non è ammessa la gestione in economia.
Il Fatto
Il Comune, in scadenza il contratto d’appalto per il servizio di igiene urbana, ha manifestato la volontà di acquisire una quota di partecipazione nella società pubblica Eco.Lan s.p.a. e di affidarle la gestione integrata del servizio secondo le modalità dell’in house providing. Con deliberazione consiliare il Comune ha approvato la relazione ex art. 5 del d.lgs. n. 175/2016, le relazioni ex artt. 14 e 17 del d.lgs. n. 201/2022, e ha trasmesso l’atto e la documentazione alla Sezione di controllo per il parere di competenza.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha verificato la legittimità del percorso procedurale, rilevando che la società Eco.Lan s.p.a., a totale capitale pubblico, rientra nei modelli consentiti dall’art. 3 TUSP e che l’attività di gestione del servizio di igiene urbana è tra quelle consentite dall’art. 4 TUSP. Quanto alla sostenibilità finanziaria, il Collegio ha applicato la duplice accezione oggettiva e soggettiva indicata dalle Sezioni riunite nella deliberazione n. 16/2022/QMIG, ritenendo la documentazione completa e adeguata: il PEFA allegato evidenzia una struttura patrimoniale solida e risultati d’esercizio positivi.
In merito alla scelta della modalità di gestione, la Corte ha ritenuto corretta l’esclusione della gestione in economia per i servizi a rete e ha giudicato congrua la motivazione sul mancato ricorso al mercato, fondata sul divieto posto dalla normativa regionale e sulla comparazione con il fabbisogno standard nazionale. La delibera consiliare ha, inoltre, dato atto della compatibilità dell’operazione con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, trattandosi di corrispettivi qualificati come compensazioni.
All’esito dell’istruttoria, la Sezione ha reso parere positivo ritenendo l’operazione conforme ai parametri dell’art. 5, commi 1 e 2, TUSP, nonché agli artt. 4, 7 e 8 del medesimo decreto, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria dell’investimento.
Nota della Redazione
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