Reddito di cittadinanza e difetto di giurisdizione contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 201 del 10.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità per indebita percezione del reddito di cittadinanza il giudice contabile è privo di giurisdizione. Il beneficio integra un mero sussidio assistenziale e non un contributo di scopo: il percettore è destinatario di risorse pubbliche senza vincolo di destinazione e non è onerato di alcuna condotta diretta al perseguimento dell’interesse dell’amministrazione erogatrice. Manca, pertanto, il rapporto di servizio con l’ente erogante, con devoluzione della controversia al giudice ordinario. La questione di giurisdizione è rilevabile d’ufficio e non richiede il contraddittorio preventivo ex art. 101 c.p.c., trattandosi di verifica dello ius dicere.
Il Fatto
La Procura regionale evoca in giudizio il convenuto chiedendo la condanna al pagamento, in favore dell’INPS, di euro 10.000,00, di cui euro 7.499,29 percepiti a titolo di reddito di cittadinanza nel periodo dall’ottobre 2019 al dicembre 2020 ed euro 2.500,71 a titolo di danno da disservizio, oltre accessori e spese.
Secondo l’atto di citazione il danno deriverebbe dall’indebita percezione del beneficio, conseguita presentando domanda il 18 settembre 2019 e omettendo di indicare il possesso di un patrimonio mobiliare superiore alla soglia di legge. Dagli accertamenti era emerso che il convenuto possedeva quote di partecipazione societarie per complessivi euro 271.626,00. Il convenuto, ritualmente citato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via pregiudiziale la sussistenza della giurisdizione contabile in materia di percezione del reddito di cittadinanza. La questione è sollevata d’ufficio e non va sottoposta al contraddittorio delle parti ex art. 101 c.p.c., come richiamato dall’art. 7 C.G.C., trattandosi di questione di puro diritto afferente allo ius dicere dell’organo giudicante.
La Sezione conferma l’orientamento già espresso nelle più recenti pronunce (sentenze nn. 14, 46 e 62 del 2024), consapevole dell’esistenza di orientamenti diversi, tra cui la sentenza n. 468/2022 della Sez. II d’Appello di questa Corte dei conti, che si era espressa positivamente sulla giurisdizione contabile, in riforma di una decisione della Sezione. Il Collegio richiama altresì l’orientamento espresso in diverse sentenze non appellate e passate in giudicato (nn. 335, 336, 337, 367, 382, 504, 505, 677, 678, 789, 950 del 2021).
Il percorso argomentativo muove dall’esclusione del rapporto di servizio tra percettore e amministrazione erogatrice. Il reddito di cittadinanza va inquadrato nella categoria dei meri sussidi: non conferisce al beneficiario la gestione di risorse secondo finalità pubbliche. Il percettore è mero destinatario di risorse di provenienza pubblica, prive di vincolo di destinazione, erogate nell’ambito delle forme di assistenza ai ceti più deboli, anche ai sensi dell’art. 38 della Costituzione.
La finalità solidaristico-assistenziale, conformando in via esclusiva struttura ed effetti della misura, ne esclude in radice l’inquadramento nel perimetro dei contributi di scopo, per carenza di qualsiasi rapporto di servizio. Il percettore non è gestore di risorse pubbliche per conto dell’amministrazione, non essendo onerato di una condotta tesa al perseguimento dell’interesse dell’ente, né inserito funzionalmente in un programma di rilevanza pubblica.
In conclusione la giurisdizione va declinata in favore del giudice ordinario, innanzi al quale la causa deve essere riassunta nei modi e nei termini di cui all’art. 17 C.G.C. La definizione del giudizio con decisione su questione pregiudiziale consente, a mente dell’art. 31, comma 3, C.G.C., la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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