Divieto di cumulo indennità tra consigliere regionale e sindaco: opzione non ammessa (Corte dei Conti Sez. contr. Sardegna n. 104 del 12.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di cumulo tra l’indennità di funzione spettante al sindaco e l’indennità riconosciuta al consigliere regionale è tassativo e opera anche quando le due cariche siano compatibili. Il diritto di opzione previsto dall’art. 83, comma 3, Tuel riguarda esclusivamente il caso di cariche incompatibili e non è estensibile alla diversa ipotesi del consigliere regionale che sia anche sindaco di un comune sardo con popolazione inferiore a 10.000 abitanti. Le norme sull’indennità di funzione non sono suscettibili di interpretazione analogica né di applicazione estensiva, dovendosi privilegiare il tenore letterale delle disposizioni. L’indennità di carica dei consiglieri regionali è disciplinata dalla legge regionale, cosicché la sola indennità spettante è quella di consigliere regionale.
Il Fatto
Il Sindaco di un comune della Sardegna con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, eletto anche consigliere regionale, chiede alla Sezione del controllo un parere sull’interpretazione delle norme in materia di divieto di cumulo delle indennità degli amministratori. La richiesta, trasmessa attraverso il Consiglio delle Autonomie locali, si articola in quattro quesiti.
I primi due riguardano la possibilità, per il consigliere regionale che sia anche sindaco, di optare per l’indennità di sindaco in luogo di quella di consigliere regionale, ovvero di cumulare le due indennità. Gli altri due concernono i profili degli oneri retributivi a carico del comune e dei rimborsi forfettari previsti dalla legge regionale.
La Motivazione della Corte
La Sezione verifica anzitutto l’ammissibilità. Sotto il profilo soggettivo la richiesta è ammissibile, essendo stata presentata dal Sindaco attraverso il Consiglio delle Autonomie. Sotto il profilo oggettivo, i quesiti n. 1 e n. 2 attengono alla perimetrazione dell’ambito di applicazione di norme in materia di indennità di funzione e sottendono finalità di contenimento della spesa pubblica, riconducibili alla contabilità pubblica in accezione dinamica.
I quesiti n. 3 e n. 4 sono invece dichiarati inammissibili. Essi richiedono alla Corte di entrare nella concreta attività gestionale dell’ente, senza involgere l’interpretazione di norme di contabilità pubblica. La funzione consultiva non può estendersi sino a condizionare i processi decisionali dell’amministrazione, indicando soluzioni alle scelte gestionali di sua competenza.
Nel merito, la Sezione richiama l’art. 83, comma 1, Tuel, che vieta ai consiglieri regionali di percepire gettoni o altro emolumento comunque denominato, tra cui va annoverata l’indennità di funzione del sindaco riconosciuta dall’art. 82, comma 1, Tuel. Il comma 3 dell’art. 83 Tuel disciplina il diritto di opzione solo nel caso di cariche incompatibili, non nella diversa fattispecie di cariche compatibili oggetto del quesito.
La Sezione osserva che nella normativa richiamata non si rinviene alcuna deroga al divieto di cumulo, che deve quindi intendersi tassativo, né è previsto alcun diritto di opzione nel caso di cariche compatibili. Spetta pertanto la sola indennità di consigliere regionale ai sensi dell’art. 83, comma 1, Tuel, mentre il diritto di opzione resta ammesso solo per le indennità testualmente regolate dall’art. 82, comma 5, Tuel. Non trova applicazione l’art. 83, comma 3, Tuel, riferito alla diversa ipotesi di cariche incompatibili.
Quanto alla determinazione dell’indennità di funzione del consigliere regionale, la Sezione richiama l’art. 26 dello Statuto speciale per la Sardegna e la l.r. 9 gennaio 2014, n. 2, che ha disciplinato nel dettaglio il trattamento economico dei consiglieri regionali. Le norme richiamate (artt. 82 e 83 Tuel) sono insuscettibili di interpretazione analogica o di applicazione estensiva, dovendosi privilegiare il tenore letterale rispetto a soluzioni ermeneutiche additive o derogatorie.
Nota della Redazione
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