Danno all’immagine della p.a. azionabile anche per reati comuni (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 44 del 16.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Dopo l’abrogazione dell’art. 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97 ad opera dell’art. 4 dell’allegato 3 del codice di giustizia contabile, non è più tassativamente richiesta, quale condizione dell’azione di danno all’immagine, la commissione di uno dei delitti dei pubblici ufficiali contro la p.a. Il rinvio operato dall’art. 17, co. 30-ter, del d.l. n. 78 del 2009 deve intendersi ora effettuato all’art. 51, co. 7, del codice di giustizia contabile, che richiama tutti i delitti comuni con ricadute in danno dell’amministrazione. L’azionabilità del danno all’immagine davanti alla Corte dei conti per qualsiasi forma di concorso di reati comuni con quelli contro la p.a. presuppone che il legame tra gli stessi si traduca in una unitaria o continuata azione delittuosa che nel suo insieme arrechi pregiudizio reputazionale alla p.a.

Il Fatto

La Procura regionale ha citato in giudizio un sottufficiale dell’Arma dei Carabinieri, all’epoca comandante di stazione, chiedendone la condanna per danno all’immagine arrecato all’amministrazione di appartenenza. Il convenuto era stato definitivamente condannato in sede penale per corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio, rivelazione del segreto d’ufficio, accesso abusivo al sistema informatico, cognizione, interruzione e impedimento illeciti di comunicazioni, peculato e violazioni in materia di armi.

La pretesa, quantificata in euro 16.710,00 oltre accessori, si fondava sulla qualifica soggettiva, sulla reiterazione delle condotte, sull’eco mediatica della vicenda e sul criterio presuntivo del duplum di cui all’art. 1, co. 1-sexies, legge n. 20/1994. La difesa ha eccepito l’assenza di automatismo tra accertamento penale e responsabilità contabile, la mancanza di prova del pregiudizio reputazionale e l’eccessività della somma, richiamando la confisca dei beni e il pagamento di euro 5.500,00 ex art. 322-quater cod. pen.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla premessa che la questione dell’azionabilità del danno all’immagine per reati diversi da quelli contro la p.a. possa essere superata senza affrontare direttamente l’annoso contrasto. Nel caso concreto, infatti, più di uno dei reati accertati configura reato contro la p.a., con la conseguenza che l’azionabilità discende già dal concorso tra fattispecie comuni e fattispecie tipiche.

Il Collegio ribadisce comunque, incidentalmente, il proprio orientamento: dopo l’abrogazione dell’art. 7 della legge n. 97 del 2001 ad opera dell’allegato 3 del d.lgs. n. 174/2016, il riferimento agli istituti abrogati si intende operato ai corrispondenti istituti del codice di giustizia contabile. Il rinvio dell’art. 17, co. 30-ter, del d.l. n. 78 del 2009 va pertanto letto come effettuato all’art. 51, co. 7, che richiama tutti i delitti comuni aventi ricadute in danno dell’amministrazione.

La Sezione dichiara di aderire all’indirizzo avallato dalle Sezioni Riunite n. 3 marzo 2026 n. 3/QM, richiamando i propri precedenti in materia, tra cui le pronunce n. 201 del 2016, n. 282 del 2021 e n. 233 del 2021. L’interpretazione è giudicata costituzionalmente orientata: limitare la giurisdizione contabile alle sole ipotesi di reati contro la p.a. produrrebbe una irragionevole discrasia rispetto alla piena risarcibilità del medesimo danno davanti all’a.g.o.

Quanto al quantum, la Corte reputa pertinenti e calibrati gli elementi oggettivi e soggettivi valorizzati dalla Procura: la gravità dei reati, la qualifica apicale del militare, soggetto esponenziale della legalità, la reiterazione e varietà delle condotte, il clamor connesso alla diffusione mediatica e la durata del processo penale in tre gradi. Il comma 1-sexies dell’art. 1, legge n. 20/1994 è assunto come parametro tendenziale di riferimento.

Il convenuto è stato pertanto condannato al pagamento di euro 16.710,00, già rivalutati, oltre interessi legali dal deposito della sentenza e spese di lite. Nessuna incidenza è stata riconosciuta alla confisca e al pagamento ex art. 322-quater cod. pen., istituti penalistici volti a finalità non risarcitorie. La natura dolosa della condotta e l’illecito arricchimento escludono infine l’applicazione dei benefici introdotti dalla legge 7 gennaio 2026 n. 1.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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