Deposito del consuntivo dovuto anche dalla lista senza spese (Corte dei Conti Sez. contr. Umbria n. 84 del 28.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di deposito del consuntivo delle spese elettorali grava su tutti i partiti, i movimenti e le liste che hanno partecipato alle consultazioni elettorali comunali, anche qualora non abbiano sostenuto spese né ricevuto fonti di finanziamento. In tale ipotesi l’obbligo è assolto mediante una dichiarazione negativa. La regola risponde alle esigenze di trasparenza della partecipazione elettorale di tutte le liste e al corretto svolgimento delle operazioni di controllo intestate ai Collegi istituiti presso le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti. Il controllo sulle spese dei partiti, movimenti e liste compete al Collegio istituito presso la Sezione regionale, mentre quello sulle spese dei singoli candidati è riservato al Collegio di Garanzia Elettorale.
Il Fatto
Il Collegio di controllo sulle spese elettorali della Sezione regionale di controllo per l’Umbria ha esaminato il conto consuntivo della lista “Futuro Giovani”, partecipante alle elezioni amministrative del Comune di Perugia del 08-09 giugno 2024 e del successivo turno di ballottaggio del 23-24 giugno 2024.
L’istruttoria era stata avviata con deliberazione n. 132/2024/CSE, con la quale il Collegio aveva richiesto al Presidente del Consiglio comunale i dati necessari al controllo. Il consuntivo della lista è pervenuto in data 22 agosto 2024. Il Collegio ha poi emesso una nota istruttoria e acquisito il relativo riscontro nel febbraio 2025, giungendo alla decisione nell’adunanza del 17 aprile 2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 13 della legge n. 96/2012, come modificato dall’art. 33, comma 3, del D.L. n. 91/2014, convertito dalla legge n. 116/2014. La norma attribuisce alle Sezioni regionali della Corte dei conti la verifica di conformità alla legge delle spese sostenute da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati nelle campagne elettorali dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, prevedendo un limite massimo di spesa pari a 1 euro per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali.
La Corte distingue nettamente i due piani del controllo. Il controllo sulle spese sostenute dai partiti, movimenti e liste è affidato al Collegio costituito presso la Sezione regionale di controllo. Il controllo sulle spese dei singoli candidati è invece riservato al Collegio di Garanzia Elettorale, di cui all’art. 13 della legge n. 515/1993.
Il passaggio centrale riguarda l’ambito soggettivo dell’obbligo di deposito. Il Collegio afferma che tale obbligo riguarda tutti i partiti, i movimenti e le liste che hanno partecipato alle consultazioni, anche quando non abbiano sostenuto spese e non abbiano avuto fonti di finanziamento. In questo caso l’obbligo è assolto con una dichiarazione negativa. La soluzione è funzionale alla trasparenza della partecipazione elettorale di tutte le liste e al corretto e tempestivo svolgimento delle operazioni di controllo, con l’obbligo dei Collegi di riferire ai Consigli comunali gli esiti del controllo.
Quanto al termine, il Collegio ha accertato che il consuntivo è pervenuto il 22 agosto 2024, entro il termine del 29 agosto 2024 stabilito dal combinato disposto degli artt. 12, comma 1, della legge n. 515/1993 e 13, comma 6, della legge n. 96/2012, corrispondente a 45 giorni dall’insediamento del Consiglio comunale avvenuto il 15 luglio 2024.
Dal consuntivo è emerso che la lista non ha ricevuto finanziamenti e non ha sostenuto alcuna spesa, come risultante dalla documentazione inviata dal delegato. Il Collegio ha pertanto accertato la regolarità del conto consuntivo e disposto la trasmissione della deliberazione al Presidente del Consiglio comunale per il successivo inoltro ai rappresentanti della lista.
Nota della Redazione
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