Controllo spese elettorali: conferma del termine ordinatorio di rendicontazione (Corte dei Conti Sez. contr. Trento n. 83 del 14.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il Collegio di controllo sulle spese elettorali, nell’ambito delle elezioni comunali nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, verifica la conformità alla legge delle spese sostenute dalle formazioni politiche e la regolarità della documentazione prodotta. Il controllo si articola nell’accertamento dell’effettività delle poste, quale corrispondenza tra quanto rendicontato e quanto documentato, e dell’inerenza delle spese alla campagna elettorale, secondo un principio di congruità anche temporale. Il termine di 45 giorni dall’insediamento del Consiglio comunale per la presentazione del rendiconto ha natura ordinatoria, con possibilità di proroga al primo giorno feriale utile in caso di scadenza festiva. La nozione di “rappresentante” della lista è ampia e ricomprende qualsiasi soggetto legato alla formazione da un rapporto funzionale.

Il Fatto

Il Collegio di controllo sulle spese elettorali, istituito presso la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, ha esaminato i rendiconti delle formazioni politiche partecipanti alle elezioni amministrative del Comune di Rovereto del 26 maggio e dell’8/9 giugno 2024.

All’esito dell’istruttoria, tredici liste hanno preso parte alla consultazione. Cinque hanno presentato la dichiarazione negativa di assenza di entrate e spese; le restanti otto hanno rendicontato spese entro il limite massimo di 1 euro per cittadino iscritto nelle liste elettorali. Una sola lista ha adempiuto oltre il termine, inviando la dichiarazione negativa in data successiva alla scadenza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 13, comma 6, legge n. 96/2012, che estende alle elezioni comunali dei Comuni con più di 30.000 abitanti la disciplina della legge n. 515/1993 in materia di limiti e controlli sulle spese elettorali. Il rendiconto deve pervenire entro 45 giorni dall’insediamento del Consiglio comunale, ai sensi dell’art. 12, comma 1, legge n. 515/1993.

Sul termine, il Collegio ne afferma la natura ordinatoria e ne verifica il rispetto attraverso la data di trasmissione o di deposito brevi manu del consuntivo. Rileva che, per effetto della chiusura degli uffici il sabato, la scadenza coincidente con giorno festivo o prefestivo è prorogata al primo giorno feriale utile.

Quanto ai soggetti obbligati, il Collegio adotta una nozione ampia di “rappresentante“, ritenendo valida la sottoscrizione da parte di qualsiasi soggetto legato alla lista da un rapporto funzionale. Le liste che non hanno sostenuto spese né ricevuto finanziamenti devono comunque presentare la c.d. dichiarazione negativa, anch’essa soggetta al rispetto del termine.

Sul piano sostanziale, la verifica investe l’effettività e l’inerenza delle spese. Per le voci forfettarie di cui all’art. 11, comma 2, legge n. 515/1993, pari al 30 per cento delle spese ammissibili e documentate, è sufficiente la dichiarazione della lista; ove la spesa sia analiticamente documentata e riconducibile a una categoria del comma 1, essa può essere conteggiata per intero.

Il Collegio individua il periodo di riferimento della campagna elettorale tra la data di convocazione dei comizi e il giorno precedente le elezioni, prorogabile fino al turno di ballottaggio. Esso fissa il dies a quo del termine semestrale di conclusione del controllo nella data di presentazione dell’ultimo rendiconto. All’esito dell’istruttoria, tutte le liste hanno assolto all’obbligo di rendicontazione ai sensi dell’art. 12, comma 1, legge n. 515/1993.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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