Controllo spese elettorali comunali, rendiconti e obbligo di trasparenza delle fonti (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 61 del 11.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo intestato al Collegio istituito presso la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 12, comma 3, della legge n. 515/1993, richiamato dall’art. 13, comma 6, della legge n. 96/2012, ha ad oggetto la conformità a legge delle spese sostenute dalle formazioni politiche per le campagne elettorali nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e si estende alle correlate fonti di finanziamento. La verifica dell’attivo del rendiconto non è estranea allo scrutinio, perché l’art. 12, comma 1, della legge n. 515/1993 impone la presentazione di un consuntivo relativo alle spese e alle relative fonti di finanziamento e l’art. 15, comma 15, della stessa legge sanziona la mancata indicazione delle fonti. Il termine per il deposito del rendiconto ha natura ordinatoria e il ritardo è sanabile fino alla conclusione delle verifiche, salva la diversa ipotesi dell’omesso deposito, soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria. La persistente attualità del controllo si fonda sulla trasparenza della gestione contabile delle competizioni elettorali, esigenza rafforzata dall’abrogazione del finanziamento pubblico diretto.

Il Fatto

Il Collegio di controllo sulle spese elettorali, costituito presso la Sezione di controllo per la Regione siciliana, ha esaminato i rendiconti relativi alle spese per la campagna elettorale e alle correlate fonti di finanziamento delle formazioni politiche che hanno partecipato alle consultazioni amministrative del 2023 per il rinnovo delle cariche di sindaco e di consigliere comunale nel Comune di Acireale.

Le consultazioni si sono svolte nei giorni 28 e 29 maggio 2023, con eventuale turno di ballottaggio l’11 e il 12 giugno 2023. Il Consiglio comunale si è insediato il 24 luglio 2023 e il termine per la presentazione dei rendiconti è scaduto il 7 settembre 2023. Il Collegio ha prorogato di tre mesi il termine del controllo per il ritardo con cui alcuni enti hanno trasmesso gli elenchi delle formazioni partecipanti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce anzitutto il fondamento del controllo. L’art. 13 della legge n. 96/2012 estende alle elezioni amministrative il modello della legge n. 515/1993 e fissa i limiti massimi di spesa; il successivo richiamo dell’art. 33, comma 3, del D.L. n. 91/2014 ha innalzato la soglia di popolazione rilevante a 30.000 abitanti. Il controllo permane pur dopo l’abrogazione del finanziamento pubblico diretto, mutando la propria ratio: non più la verifica del corretto uso di risorse pubbliche, ma la garanzia della trasparenza della gestione contabile, esigenza che acquista maggior rilievo in un regime di prevalenza degli apporti privati.

Sul piano istruttorio, il Collegio ha qualificato come ordinatorio il termine di deposito e ha verificato caso per caso se ricorresse l’omesso deposito, soggetto a specifica sanzione, o un mero ritardo, sanabile fino alla conclusione delle verifiche. Nel caso esaminato non è stata riscontrata l’ipotesi sanzionabile.

Quanto all’oggetto dello scrutinio, il Collegio chiarisce che il controllo include anche l’attivo del rendiconto. Depongono in tal senso il tenore dell’art. 12, comma 1, della legge n. 515/1993, la previsione sanzionatoria dell’art. 15, comma 15, e la ratio legis di trasparenza, soddisfatta mediante l’individuazione della copertura delle spese. Nelle ipotesi di autofinanziamento con fondi propri, la dichiarazione del rendicontante è stata ritenuta idonea a provare la copertura, secondo l’insegnamento della Cassazione n. 1352 del 1999.

Nel merito, l’analisi complessiva non ha evidenziato rilevanti profili di difformità rispetto alla disciplina. Le irregolarità riscontrate, prive di gravità offensiva, non hanno richiesto segnalazioni ad altri organi né l’applicazione delle sanzioni dell’art. 15 della legge n. 515/1993.

Nelle osservazioni conclusive il Collegio evidenzia la stratificazione normativa e l’incertezza interpretativa su alcuni profili, come l’art. 11, comma 2, della legge n. 515/1993, la cui questione resta però priva di rilievo pratico non essendo state indicate spese forfettarie. Si auspica un aggiornamento normativo che rafforzi gli strumenti istruttori e istituisca canali di circolazione informativa con la Commissione di garanzia per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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