Controllo bilanci enti SSN e ammortamento cespiti acquistati con contributi (Corte dei Conti Sez. contr. Marche n. 14 del 14.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo della Corte dei conti sui bilanci degli enti del servizio sanitario nazionale, esercitato ai sensi dell’art. 1, comma 3, d.l. n. 174/2012, accerta la regolarità contabile e la sostenibilità degli equilibri, con effetti conformativi e, nel caso di squilibri o mancata copertura di spese, con preclusione all’attuazione dei programmi di spesa non sostenibili. Gli enti del SSN sono tenuti ad ammortizzare integralmente nell’esercizio di acquisizione, indipendentemente dal valore, i cespiti acquistati mediante contributi in conto esercizio, a norma dell’art. 29, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 118/2011, come modificato dall’art. 1, comma 36, l. n. 228/2012. Il superamento del limite del 50% della spesa 2009 per il lavoro flessibile, ex art. 9, comma 28, d.l. n. 78/2010, va verificato al netto delle deroghe regionali destinate a garantire le attività di emergenza, urgenza e mantenimento dei LEA, con la conseguenza che, ove tale esclusione operi, il vincolo deve ritenersi rispettato.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per le Marche ha esaminato i bilanci degli esercizi 2018 e 2019 di una azienda ospedaliero universitaria, sulla base delle relazioni-questionario redatte dal Collegio sindacale e dei riscontri officiosi sulla documentazione contabile. L’istruttoria ha riguardato la programmazione economica, il conto economico, lo stato patrimoniale, la spesa per il personale, la farmaceutica, i dispositivi medici e gli acquisti centralizzati.
La Sezione ha trasmesso la proposta di relazione con le risultanze istruttorie, acquisendo le deduzioni dell’amministrazione. Le criticità emerse investono l’ammortamento dei cespiti acquistati con contributi in conto esercizio, il limite di spesa per il personale a tempo determinato, la vetustà di crediti e debiti e la separazione contabile dell’attività intramoenia.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal quadro costituzionale degli artt. 32, 97 e 100, comma 2, Cost. e dall’art. 20, legge n. 243/2012. Il controllo intestato alle Sezioni regionali sui bilanci degli enti del SSN è funzionale a stimolare l’adozione di misure correttive, con un effetto inibitorio sulla capacità di spesa giudicato compatibile con i principi costituzionali perché posto a tutela dell’unità economica della Repubblica e dell’equilibrio del settore pubblico.
Sul primo rilievo, la Sezione accerta il mancato rispetto dell’obbligo di ammortizzare integralmente nell’esercizio di acquisizione i cespiti comprati con contributi in conto esercizio. L’art. 29, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 118/2011, come modificato a partire dal 2016, deroga alla disciplina civilistica e impone l’integrale ammortamento, indipendentemente dal valore del bene. L’azienda si è invece uniformata ai coefficienti dell’Allegato 3 al medesimo decreto, così contravvenendo alla norma speciale.
Quanto alla programmazione, i bilanci preventivi economici sono stati approvati ad esercizio ormai concluso e la Regione li ha deliberati solo nell’anno successivo, vanificandone la funzione pianificatoria e di controllo sui costi, pur a tutela dei LEA.
Sul personale, la Corte rileva il superamento del limite del 50% della spesa 2009 per il lavoro flessibile, ex art. 9, comma 28, d.l. n. 78/2010: la spesa è pari al 179% nel 2018 e al 141% nel 2019. Tuttavia, al netto del costo sostenuto per assicurare le attività di emergenza e urgenza e il mantenimento dei LEA, in applicazione dell’art. 27, l.r. Marche n. 33/2014, i dati danno conto del rispetto del limite. Il vincolo del tetto 2004 risulta invece rispettato a livello regionale per entrambe le annualità.
Sul sistema dei controlli interni, la Sezione raccomanda un più trasparente regime di separazione contabile tra attività istituzionale e attività intramoenia, segnalando che i costi indiretti non risultano correttamente ed integralmente riportati nella nota integrativa. Ricorda, infine, la presenza di crediti e debiti vetusti (anno 2014 e precedenti) e raccomanda un attento monitoraggio del recupero dei crediti, nonché la trasmissione della deliberazione agli organi regionali e aziendali.
Nota della Redazione
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