Controllo successivo Corte dei conti richiede contrasto reale di diritto (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 59 del 18.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo successivo di legittimità attribuito alla Corte dei conti dall’art. 10, comma 1, d.lgs. n. 123/2011 presuppone l’insorgenza di un contrasto reale in punto di diritto tra l’ufficio di controllo della Ragioneria e il dirigente responsabile, che sfoci nell’assunzione espressa, da parte di quest’ultimo, della determinazione confermativa dell’atto sotto la propria responsabilità. La sola tardività nell’invio del provvedimento al controllo preventivo, non accompagnata da divergenze interpretative sulla regolarità amministrativa e contabile dell’atto, integra una mera questione procedurale di tempistiche e non legittima l’attivazione della funzione di controllo della magistratura contabile. Non può attivarsi il controllo successivo nemmeno qualora il dirigente non abbia esplicitamente richiesto di dare ulteriore corso al provvedimento nei termini di legge. In difetto dei presupposti, la Sezione dichiara il non luogo a provvedere.
Il Fatto
La Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per il Veneto, ai sensi dell’art. 10 d.lgs. n. 123/2011, il contratto di assunzione a tempo indeterminato di un docente stipulato da un istituto comprensivo. L’atto era stato restituito privo di visto con due successive osservazioni, dapprima per il tardivo inoltro rispetto alla sua adozione, poi perché il dirigente scolastico non aveva indicato alcuna delle casistiche previste dalla norma.
Il dirigente, a fronte della seconda osservazione, ha chiesto di dare seguito al provvedimento sotto la propria responsabilità. La fattispecie si colloca nell’ambito di settantotto provvedimenti analoghi, deferiti cumulativamente alla valutazione collegiale perché accomunati dalla medesima criticità procedurale.
La Motivazione della Corte
La Sezione afferma anzitutto la propria competenza, rilevando che la questione sottoposta è territorialmente circoscritta alla sola Ragioneria di Venezia e che non sono stati rinvenuti precedenti analoghi nella banca dati della Corte. Dichiara poi inconferente la giurisprudenza contabile richiamata dalla Ragioneria a sostegno del proprio operato, trattandosi in quei casi di illegittimità plurime o di termini stabiliti a pena di decadenza, situazioni non sovrapponibili a quella in esame.
Nel merito, la Corte ribadisce che il ritardo con cui le amministrazioni inviano gli atti al controllo arreca un vulnus all’effettività della funzione di controllo preventivo. Tuttavia, la norma richiamata richiede, sul piano sostanziale, un contrasto reale tra ufficio di controllo e dirigente responsabile, che si traduca nell’esecuzione dell’atto nonostante le osservazioni impeditive e nell’assunzione espressa di responsabilità.
Nel caso concreto l’unico profilo di contestazione non superato è la tardiva trasmissione del contratto, che non coinvolge alcuna questione interpretativa sulla regolarità amministrativa e contabile. La Ragioneria non ha esercitato il controllo preventivo di propria competenza esclusivamente in ragione di detto ritardo. Manca dunque il presupposto fondamentale, necessario ed assorbente che legittima l’attivazione del controllo attribuito alla magistratura contabile.
La Sezione osserva inoltre che non risulta rispettato il termine di trenta giorni entro il quale il dirigente può disporre di dare comunque seguito al provvedimento, superando le osservazioni: la richiesta è intervenuta con procedura e tempistiche non conformi al dettato normativo, configurando un’ulteriore causa ostativa. Il caso esula quindi dal perimetro applicativo dell’art. 10 d.lgs. n. 123/2011, con conseguente declaratoria di non luogo a provvedere e restituzione dell’atto.
Nota della Redazione
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