Controllo successivo di legittimità escluso in assenza di contrasto reale (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 69 del 19.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo successivo di legittimità attribuito alla Corte dei conti dall’art. 10, comma 1, d.lgs. n. 123/2011 presuppone, sul piano sostanziale, l’insorgenza di un contrasto reale in punto di diritto tra l’ufficio di controllo della Ragioneria e il dirigente responsabile, che si traduca nell’assunzione espressa, da parte di questi, della determinazione confermativa dell’atto nonostante le osservazioni impeditive. La sola tardività nell’invio del provvedimento al controllo preventivo, che non coinvolga profili interpretativi sulla regolarità amministrativa e contabile dell’atto, integra una mera questione procedurale di tempistiche e non legittima l’attivazione del controllo successivo. Ne consegue il non luogo a provvedere per difetto dei presupposti di legge, con restituzione dell’atto così come pervenuto.

Il Fatto

La Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la posizione relativa a un contratto di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, adottato da un istituto scolastico e inoltrato all’ufficio di controllo diversi mesi dopo l’avvio dei suoi effetti. La Ragioneria, dopo aver formulato due osservazioni, aveva restituito il provvedimento privo del visto, contestando la violazione del termine di contestualità di cui all’art. 8, comma 1, d.lgs. n. 123/2011 e rilevando che il dirigente non aveva attivato alcuna delle casistiche previste dall’art. 10 della medesima fonte.

Il dirigente scolastico, pur motivando le ragioni del ritardo, ha chiesto di dare seguito al provvedimento assumendosene la responsabilità. Il Consigliere delegato, condividendo la proposta del magistrato istruttore, ha deferito alla valutazione collegiale il contratto insieme ad altri settantasette provvedimenti di analogo tenore, chiedendo per ciascuno il non luogo a provvedere per difetto dei presupposti del controllo successivo.

La Motivazione della Corte

La Sezione afferma in via preliminare la propria competenza sulla questione, circoscritta alla sola Ragioneria di Venezia per assenza di precedenti analoghi nella banca dati contabile. Rileva inoltre l’inconferenza della giurisprudenza contabile invocata dalla Ragioneria, che concerne fattispecie di termini stabiliti a pena di decadenza o di plurime illegittimità sostanziali, nelle quali gli atti erano stati comunque scrutinati nel merito.

Nel merito, il Collegio osserva che la fattispecie difetta dei presupposti di legge per l’attivazione del controllo successivo di legittimità. L’art. 10 d.lgs. n. 123/2011 richiede, sul piano sostanziale, un contrasto reale tra ufficio di controllo e dirigente responsabile, che sfoci nell’assunzione espressa della determinazione confermativa dell’atto. Sul piano procedurale, l’atto deve essere eseguito anche in presenza di osservazioni impeditive, con assunzione di responsabilità da parte del dirigente. La Corte è chiamata a valutare la fondatezza delle osservazioni ovvero il corretto esercizio della facoltà di non conformarvisi, quale garante della corretta gestione del bilancio.

Restano pertanto irrilevanti le divergenze meramente formali che non si traducano in un contrasto interpretativo in punto di diritto, né può attivarsi il controllo quando il dirigente non abbia esplicitamente chiesto di dare ulteriore corso al provvedimento sotto la propria responsabilità. Nella vicenda in esame l’unico profilo di contestazione non superato attiene alla tardiva trasmissione del contratto, profilo che non involge questioni interpretative sulla regolarità amministrativa e contabile dell’atto.

La Corte ribadisce che il ritardo nell’invio degli atti al controllo arreca un vulnus all’effettività della funzione preventiva, ma precisa che tale rilievo non vale a fondare il controllo successivo in assenza del presupposto del contrasto. Il caso esula dunque dal perimetro applicativo dell’art. 10 d.lgs. n. 123/2011, con conseguente dichiarazione di non luogo a provvedere e restituzione dell’atto così come pervenuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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