Assegnazione d’ufficio di incarico dirigenziale illegittima se anticipata rispetto all’interpello (Corte dei Conti Sez. contr. legittimità n. 11 del 03.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel conferimento degli incarichi dirigenziali l’Amministrazione, pur agendo come privato datore di lavoro, è tenuta al rispetto delle regole pubblicistiche dettate dall’art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 e del principio di buona amministrazione. L’esigenza di ottimale allocazione delle risorse umane trova limite nei principi di trasparenza, non discriminazione e buona amministrazione, nonché nelle regole di buona fede e correttezza, intese come non arbitrarietà e ragionevolezza delle scelte. L’assegnazione d’ufficio di un incarico dirigenziale è strumento eccezionale e straordinario, operante solo quando le procedure ordinarie a domanda delineate dall’art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 siano fallite. Essa presuppone che il candidato non sia stato legittimamente prescelto per alcuna delle sedi indicate nella domanda e che il posto di destinazione sia rimasto vacante all’esito della procedura. È pertanto illegittima, per violazione dei principi di trasparenza, non discriminazione e buona amministrazione, l’assegnazione d’ufficio disposta prima della conclusione dell’interpello e senza la valutazione di tutte le istanze pervenute per quella posizione.
Il Fatto
Il competente Ufficio di controllo ha sottoposto a controllo preventivo di legittimità il decreto con cui il Ministero della cultura ha conferito a una dirigente, ai sensi dell’art. 19, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, l’incarico di funzione dirigenziale non generale di direzione di una Soprintendenza archivistica e bibliografica.
Con foglio di osservazioni l’Ufficio ha chiesto chiarimenti sui presupposti del conferimento d’ufficio, rilevando che il posto era stato considerato vacante prima della valutazione delle candidature e che non risultavano esaminate le istanze di dirigenti di altre amministrazioni e di soggetti esterni qualificati. L’Amministrazione ha replicato sostenendo la coerenza della scelta con l’interpello e la propria autonomia di datore di lavoro. L’Ufficio ha deferito l’atto alla sede collegiale.
La Motivazione della Corte
La Sezione chiarisce anzitutto il quadro dei vincoli. Nella procedura in esame l’Amministrazione, pur agendo come privato datore di lavoro, deve rispettare le regole pubblicistiche dell’art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 e il principio di buona amministrazione. La discrezionalità nella allocazione delle risorse non è quindi assoluta: incontra i limiti della trasparenza, della non discriminazione e della ragionevolezza, con un equo contemperamento tra diritti e aspirazioni del dirigente e esigenze dell’Amministrazione.
Su questa linea il Collegio richiama la propria giurisprudenza, secondo cui sono illegittimi i conferimenti effettuati senza il rispetto delle forme regolamentari di pubblicità dei posti vacanti e in assenza delle procedure valutative, e il conferimento degli incarichi deve avvenire nel rispetto delle regole di pubblicità e concorsualità, quali limiti ineludibili della discrezionalità amministrativa.
Il nucleo del ragionamento riguarda i presupposti dell’assegnazione d’ufficio. Il Collegio lo qualifica come strumento eccezionale e straordinario, destinato a operare solo quando le procedure ordinarie a domanda siano fallite. Ne derivano due condizioni: che il candidato non sia stato legittimamente prescelto per alcuna delle sedi richieste e che il posto di destinazione sia rimasto vacante all’esito della procedura.
Nel caso concreto il primo presupposto non sussiste. Per la posizione in questione si erano candidati dirigenti di ruolo del Ministero, dirigenti esterni e candidati esterni, le cui istanze non risultano tutte esaminate. L’Amministrazione si è limitata a rilevare che i dirigenti interni avevano ottenuto altra collocazione e a confermare la designazione d’ufficio. Solo in un momento successivo, a procedura ampiamente conclusa, ha giudicato non idonei gli altri profili. La nomina è stata disposta non all’esito dell’interpello, ma in un momento precedente e senza considerare tutte le istanze pervenute.
Il Collegio ravvisa pertanto non un semplice difetto di motivazione, ma un vero e proprio difetto di procedura, che ha frustrato la posizione degli altri partecipanti, aventi un interesse qualificato a essere valutati. L’accertata assenza del primo presupposto esonera la Sezione dall’esame degli ulteriori profili di illegittimità. Il decreto non può essere dichiarato conforme a legge e la Sezione ricusa il visto e la conseguente registrazione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.