Controllo contabile sul Fondo di assistenza finanzieri: entrate correnti insufficienti e rilievi sugli accertamenti (Corte dei Conti Sez. contr. Enti n. 138 del 28.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria di un ente sottoposto a controllo, quale il Fondo di assistenza per i finanzieri, si estende alla verifica della copertura delle spese correnti di natura previdenziale e assistenziale mediante le entrate istituzionali ordinarie. Costituisce vizio contabile la mancata corrispondenza dell’accertamento di entrata a un’obbligazione giuridicamente perfezionata, come richiesto dall’art. 26 del d.P.R. n. 97 del 2003. La corretta gestione finanziaria impone il costante monitoraggio dei residui attivi e passivi e la verifica della sussistenza dei presupposti per la loro permanenza in bilancio. L’accertamento delle entrate deve avvenire solo al perfezionarsi del diritto di credito, con conseguente illegittimità delle iscrizioni fondate su mere movimentazioni finanziarie.

Il Fatto

La Corte dei conti, Sezione del controllo sugli enti, ha svolto il controllo sulla gestione finanziaria del Fondo di assistenza per i finanzieri (Faf) per l’esercizio 2024, ente dotato di personalità giuridica di diritto privato sottoposto alla vigilanza del Ministero dell’economia e delle finanze. Il Fondo eroga un’indennità di buonuscita ai militari della Guardia di finanza che cessano dal servizio e fornisce assistenza sanitaria, sussidi e altri benefici a militari in servizio e in congedo e ai loro familiari. Le risorse provengono principalmente da proventi istituzionali, redditi patrimoniali e trasferimenti statali.

L’organo di controllo ha esaminato il rendiconto generale 2024, trasmesso ai sensi dell’art. 4 della legge n. 259 del 1958, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori, verificando i risultati contabili e la gestione complessiva dell’ente, in vista della comunicazione al Parlamento prevista dall’art. 7 della medesima legge.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha rilevato che, sebbene l’esercizio 2024 abbia registrato un consistente avanzo di amministrazione di euro 98.786.338 e un avanzo economico di euro 33.476.545, questi risultati sono ascrivibili principalmente a eventi straordinari, come la cessione di un immobile per euro 35.000.000. Il saldo corrente è risultato in forte diminuzione, attestandosi a euro 875.766, poiché le entrate istituzionali (euro 29.941.281), destinate alla previdenza e all’assistenza, non hanno coperto le corrispondenti spese correnti (euro 36.068.699), generando una differenza negativa di euro 6.127.418.

Un primo profilo di criticità riguarda la non conformità degli accertamenti relativi all’acquisto di titoli di Stato e alla concessione di prestiti al personale. La Corte ha osservato che l’iscrizione in entrata di somme per l’acquisto di Btp e per la riscossione di prestiti, contestualmente alla loro registrazione in uscita, non corrisponde a un’obbligazione giuridicamente perfezionata, violando l’art. 26 del d.P.R. n. 97 del 2003 che richiede la sussistenza della competenza finanziaria ed economica a favore dell’esercizio.

La Sezione ha poi evidenziato le inefficienze nella gestione dei residui passivi, che hanno raggiunto euro 71.192.084, incidendo soprattutto quelli per indennità di buonuscita. Pur riconoscendo la natura fisiologica di tali residui, la Corte ha raccomandato una costante verifica della sussistenza dei presupposti per la loro permanenza in bilancio, anche alla luce della segnalata riduzione dei tempi di lavorazione dovuta al nuovo sistema di tassazione delle indennità di buonuscita. Tale sistema, come chiarito dall’Agenzia delle entrate, assoggetta l’indennità a tassazione separata ai sensi dell’art. 17 del Tuir e la rende imponibile per l’importo che residua dopo la riduzione di euro 309,87 per anno di servizio, ai sensi dell’art. 19, comma 2-bis del Tuir.

Con riferimento all’attività contrattuale, la Sezione ha preso atto dell’utilizzo di procedure di affidamento diretto e negoziate nel rispetto del nuovo codice dei contratti (d.lgs. n. 36 del 2023), nonché della pubblicazione di avvisi per la ricerca di operatori economici per garantire la rotazione. Infine, in materia di prevenzione della corruzione, la Corte ha ribadito l’opportunità di individuare un responsabile diverso dal Presidente, dotato di autonomia e indipendenza, come da criteri Anac, prendendo atto dell’impegno del Fondo a valutare tale modifica in sede di revisione statutaria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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