Estinzione dei giudizi contabili per mancata riassunzione entro il termine perentorio (Corte dei Conti Sez. III App. n. 129 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio contabile di appello si estingue quando, a seguito di interruzione del processo per intervenuto fallimento di una delle parti, nessuna delle parti legittimate provveda alla riassunzione nel termine perentorio di tre mesi dall’interruzione, ai sensi dell’art. 109, comma 6, c.g.c. L’estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d’ufficio, con sentenza, ai sensi dell’art. 111, comma 4, c.g.c. La sopravvenuta carenza di interesse alla riassunzione, pur legittimando la parte a non riassumere, non impedisce la declaratoria di estinzione del processo, che può essere richiesta anche da altra parte o rilevata d’ufficio. Le spese del giudizio estinto restano a carico delle parti che le hanno sostenute.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio aveva condannato l’amministratore di una società al risarcimento del danno in favore del Gestore dei Servizi Energetici, per indebita percezione di incentivi statali sotto forma di Titoli di Efficienza Energetica. Avverso la sentenza proponevano appello principale la Procura regionale e appello incidentale il condannato, con intervento adesivo del GSE.
Nel corso del giudizio di appello, il Tribunale ordinario di Milano dichiarava il fallimento della società, nei cui confronti la Procura regionale aveva esperito l’appello principale. All’udienza del 17 settembre 2025, il Collegio disponeva l’interruzione dei riuniti giudizi ai sensi dell’art. 108 c.g.c., constatato il fallimento di una delle parti.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che, ai sensi dell’art. 109, comma 6, c.g.c., il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall’interruzione, pena l’estinzione. Nel caso di specie, dopo la comunicazione dell’ordinanza di interruzione ai difensori di tutte le parti, nessun atto di impulso processuale è stato posto in essere da alcuna delle parti appellanti.
La Procura Generale, con nota del 2 aprile 2026, ha precisato di non aver riassunto il giudizio per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che il GSE era stato ammesso al passivo del fallimento per l’intero importo del credito, in via privilegiata. Ha altresì evidenziato che il giudizio non era stato riassunto nel termine di tre mesi nemmeno dall’appellante incidentale, chiedendo la fissazione dell’udienza per la declaratoria di estinzione.
Il Collegio, richiamato il disposto dell’art. 111 c.g.c., che prevede l’estinzione del processo qualora le parti non provvedano alla riassunzione nel termine perentorio stabilito dalla legge, e dell’art. 109, comma 6, c.g.c., dichiara estinti i giudizi riuniti. La Corte precisa che l’estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d’ufficio, con sentenza, ai sensi dell’art. 111, comma 4, c.g.c.
Quanto alle spese, esse restano a carico delle parti che le hanno sostenute, ai sensi dell’art. 111, comma 8, c.g.c., con conseguente declaratoria di non luogo a provvedere sulle spese del giudizio estinto.
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Nota della Redazione
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