Controlli interni enti locali: difetto di criticità e raccomandazioni della Sezione (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 65 del 18.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il referto annuale che il Sindaco dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti trasmette alla competente Sezione regionale di controllo integra il quadro informativo di cui la Sezione dispone per l’esame della regolarità e legittimità delle gestioni finanziarie dell’ente. L’art. 148 del decreto legislativo n. 267/2000, come novellato dall’art. 3, comma 1, lett. e) del decreto legge n. 174/2012 e dall’art. 33 del decreto legge n. 91/2014, funzionalizza i controlli interni al supporto delle scelte programmatiche dell’ente, in un’ottica di sana gestione finanziaria e di buon andamento. Ove il referto non evidenzi significative criticità, la Sezione accerta il difetto di rilievi, ma può comunque indirizzare raccomandazioni per il rafforzamento degli strumenti di programmazione e controllo. Resta impregiudicata ogni ulteriore valutazione in esito alle verifiche sulla gestione finanziaria.

Il Fatto

Il Comune di San Donà di Piave ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per il Veneto i referti sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni per gli esercizi 2019 e 2020, rispettivamente in data 7 settembre 2021 e 7 aprile 2022. Si tratta degli adempimenti imposti dall’art. 148 del TUEL agli enti con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, da redigere secondo le linee guida annuali della Sezione delle Autonomie.

La Sezione ha esaminato i due referti nell’ambito della propria funzione di controllo sulla regolarità e legittimità delle gestioni finanziarie degli enti locali, per verificare l’adeguatezza e l’effettivo funzionamento del sistema dei controlli interni.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla ricostruzione del quadro normativo. L’art. 148 del decreto legislativo n. 267/2000 richiede agli enti locali di maggiori dimensioni un referto annuale che dimostri l’adeguatezza e l’efficacia dei controlli interni realizzati. Il referto è strutturato secondo le linee guida della Sezione delle Autonomie e va trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo.

La Corte ne precisa la funzione: il referto costituisce uno strumento ricognitivo che concorre a completare il controllo effettuato ai sensi dei commi 166 e seguenti dell’art. 1 della legge n. 266/2005 e a far emergere le eventuali irregolarità segnalate dagli organi di controllo interno. Esso si pone in coerenza con l’obiettivo di fare dei controlli interni l’indispensabile supporto delle scelte decisionali e programmatiche dell’ente.

Le finalità del controllo sono richiamate dalla Sezione secondo la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 28/SEZAUT/2014/INPR: verifica dell’adeguatezza funzionale del sistema, valutazione della coerenza dei risultati gestionali rispetto agli obiettivi programmati, osservanza dei vincoli normativi, rilevazione degli scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica, monitoraggio degli effetti delle misure di finanza pubblica e consolidamento dei risultati delle gestioni degli organismi partecipati.

La Corte richiama poi le linee guida adottate per i due esercizi esaminati, la n. 19/SEZAUT/2020/INPR e la n. 13/SEZAUT/2021/INPR, che hanno strutturato il questionario in sezioni dedicate alle diverse tipologie di controllo. Per il 2020 sono state introdotte due appendici, l’una connessa ai controlli resi necessari dall’emergenza sanitaria, l’altra dedicata al lavoro agile.

La Sezione ricorda infine che le Sezioni giurisdizionali regionali, ai sensi dell’art. 148, comma 4, del TUEL, possono irrogare agli amministratori locali una sanzione pecuniaria nel caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di controllo interno. Nel caso esaminato, dall’analisi dei referti non emergono significative criticità oggetto di segnalazione. La Corte invita pertanto l’Amministrazione a una più puntuale definizione degli strumenti di programmazione e controllo in coerenza con gli obiettivi del Piano delle performance e formula una serie di raccomandazioni: garantire controlli sull’efficacia dell’azione degli organismi partecipati; implementare un sistema di contabilità economica per centri di costo; rafforzare le procedure di controllo di regolarità amministrativa e contabile e l’aggiornamento dei sistemi di gestione dei rischi corruttivi; estendere il controllo sulla qualità a tutti i servizi erogati e conformare gli standard programmati a quelli della Carta dei servizi.

All’esito, la Corte accerta, allo stato degli atti, il difetto di significative criticità, salve le considerazioni e le raccomandazioni espresse in motivazione, restando impregiudicata ogni ulteriore valutazione sulle verifiche di gestione. Resta fermo l’obbligo di pubblicazione della pronuncia ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo n. 33/2013.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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