Controllo successivo di legittimità escluso senza contrasto in punto di diritto (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 36 del 16.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo successivo di legittimità attribuito alla Corte dei conti dall’art. 10 del d.lgs. n. 123/2011 presuppone l’insorgenza di un contrasto reale in punto di diritto tra l’ufficio di controllo della Ragioneria territoriale dello Stato e il dirigente responsabile, che sfoci nell’assunzione espressa, da parte di quest’ultimo, della determinazione confermativa dell’atto. La mera tardività dell’invio del provvedimento al controllo preventivo integra una questione procedurale di tempistiche, priva di conseguenze specifiche previste dal legislatore, che non legittima l’attivazione della funzione di controllo successivo. In assenza di un contrasto interpretativo sulla regolarità amministrativa e contabile dell’atto, la Corte dei conti dichiara il non luogo a provvedere, con restituzione dell’atto così come pervenuto.

Il Fatto

La Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo il contratto a tempo indeterminato stipulato da un Istituto comprensivo della provincia, ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 123/2011. L’Ufficio di controllo aveva restituito il provvedimento privo del visto con osservazione, rilevando che l’atto era stato inviato tardivamente rispetto al termine di contestualità previsto dall’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 123/2011, e non prima che producesse i suoi effetti.

A fronte dell’osservazione, il dirigente scolastico ha motivato il ritardo e ha chiesto la registrazione. Il Magistrato istruttore ha deferito alla valutazione collegiale il contratto insieme ad altri settantasette provvedimenti analoghi, tutti accomunati dalla medesima criticità, chiedendo il non luogo a provvedere per difetto dei presupposti del controllo.

La Motivazione della Corte

La Sezione afferma in via preliminare la propria competenza, rilevando che la questione appare territorialmente circoscritta alla sola Ragioneria di Venezia e non richiede rimessione alla Sezione centrale. Nel merito, la Corte ricostruisce i presupposti sostanziali e procedurali del controllo successivo.

Sotto il profilo sostanziale, l’art. 10 del d.lgs. n. 123/2011 richiede un contrasto reale in punto di diritto tra l’ufficio di controllo e il dirigente responsabile, che sfoci nell’assunzione espressa della determinazione confermativa dell’atto. La Corte è chiamata a valutare la fondatezza delle osservazioni e il corretto esercizio della facoltà di non conformarvisi, quale garante della corretta gestione del bilancio dello Stato.

Ne deriva che le divergenze meramente formali, che non sfocino in un reale contrasto interpretativo, restano irrilevanti. Il controllo non può essere attivato quando manchi un’incertezza in punto di diritto che il giudice contabile sia chiamato a rimuovere. Nel caso esaminato, la contestazione della Ragioneria attiene esclusivamente alla tardiva trasmissione del contratto, che è atto di durata destinato a produrre effetti permanenti.

La Sezione reputa inconferente la giurisprudenza contabile richiamata dalla Ragioneria, poiché in quei casi gli atti erano stati comunque scrutinati nel merito ovvero presentavano plurime illegittimità ulteriori rispetto al ritardo. Il ritardo nell’invio, pur arrestando un vulnus all’effettività del controllo preventivo, costituisce una questione procedurale per la quale il legislatore non ha previsto conseguenze specifiche.

Il caso esula dunque dal perimetro applicativo dell’art. 10 del d.lgs. n. 123/2011. Il Collegio dichiara il non luogo a provvedere per riscontrata carenza dei presupposti di legge, con conseguente restituzione dell’atto così come pervenuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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