La contumacia non esclude la soccombenza ai fini delle spese (Cass. civ. Sez. II n. 17745 del 27.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della distribuzione dell’onere delle spese del processo tra le parti, il criterio rivelatore della soccombenza è costituito dall’avere dato causa al giudizio. Ne deriva che la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che la parte, una volta convenuta in giudizio, sia rimasta contumace. Il giudice che, nel disporre la compensazione delle spese, si discosti da tale principio viola gli artt. 91 e 92 c.p.c. e la sua decisione è cassa a con rinvio.

Il Fatto

Un avvocato aveva chiesto la liquidazione di quanto gli spettava per l’attività prestata in favore di un imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Il competente Ministero della giustizia era rimasto contumace nel giudizio di opposizione.

Il Tribunale di Ravenna, con ordinanza depositata il 28 marzo 2023, n. 434, aveva accolto l’opposizione dell’avvocato, ma aveva compensato le spese del procedimento, rilevando che il Ministero contumace aveva reso di pronta soluzione la controversia sulla base dell’esame delle sole difese del ricorrente. Avverso tale ordinanza l’avvocato ha proposto ricorso per cassazione, dolendosi della compensazione disposta pur in presenza di accoglimento integrale della sua domanda.

La Motivazione della Corte

Il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che, a fronte dell’accoglimento totale della domanda, non poteva essere disposta la compensazione delle spese di lite.

La Corte ritiene il motivo fondato. Il Collegio richiama il principio secondo cui, poiché ai fini della distribuzione dell’onere delle spese del processo essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l’avere dato causa al giudizio, la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace.

A sostegno di tale ricostruzione la Corte richiama i propri precedenti, segnatamente Cass. n. 13498/2018 e, da ultimo, Cass. n. 5813/2023. Il percorso argomentativo è lineare: la condotta processuale della parte contumace non neutralizza l’effetto della soccombenza sostanziale, che resta ancorata alla causa del giudizio e non alla partecipazione al medesimo.

Poiché l’ordinanza impugnata si è discostata da tale principio, la Corte l’ha cassata con rinvio al Tribunale di Ravenna, in persona di diverso magistrato, perché provveda anche in relazione alle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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