Convalida dell’arresto e controllo di ragionevolezza sull’operato della polizia giudiziaria (Cass. pen. Sez. I n. 31230 del 13.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Avverso il provvedimento che nega la convalida dell’arresto, il giudice non estende il proprio controllo all’accertamento dei gravi indizi di colpevolezza né alla responsabilità. Egli verifica la configurabilità in astratto del reato e l’attribuibilità del fatto all’arrestato, quali condizioni legittimanti la privazione della libertà personale, oltre all’osservanza dei termini di cui agli artt. 386, comma 3, e 390, comma 1, cod. proc. pen. Il controllo sulla legittimità dell’operato delle Forze dell’Ordine è un giudizio di ragionevolezza da condurre ponendosi nella stessa situazione di chi ha operato l’arresto, sulla base degli elementi al momento conosciuti. Esso non può tradursi nell’apprezzamento dei presupposti per l’affermazione di responsabilità, riservato alla fase di cognizione.

Il Fatto

Il Tribunale di Napoli Nord non convalidava l’arresto eseguito dalla polizia giudiziaria nei confronti di una persona sottoposta alla misura di prevenzione dell’obbligo di soggiorno nel Comune di residenza. Secondo l’ufficio requirente, l’arrestato era stato controllato in una via che, pur confinante in quel tratto con il Comune indicato nel provvedimento impositivo, rientrava topograficamente nel territorio di un altro Comune.

Il giudice della convalida aveva escluso i presupposti dell’arresto, rilevando che la polizia giudiziaria non aveva verificato la condizione territoriale delle strade e dei confini tra i due centri. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dall’orientamento costante sulla natura del giudizio di convalida. Il controllo del giudice non riguarda i gravi indizi di colpevolezza, ma la configurabilità in astratto del reato e la sua attribuibilità alla persona arrestata. A questi fini egli valuta la legittimità dell’operato delle Forze dell’Ordine in relazione allo stato di flagranza e all’ipotizzabilità dei reati richiamati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 8422 del 18/01/2018; Sez. 6, n. 45883 del 20/10/2009).

Il parametro è la ragionevolezza. Il giudice della convalida deve porsi nella stessa situazione di chi ha operato l’arresto e verificare, sugli elementi allora conosciuti, se la scelta di procedere resti nei limiti della discrezionalità della polizia giudiziaria e trovi ragionevole motivo nella gravità del fatto o nella pericolosità del soggetto (Sez. 6, n. 8341 del 12/02/2015; Sez. 5, n. 1814 del 26/10/2015; Sez. 6, n. 29693 del 27/06/2022; Sez. 6, n. 48603 del 28/10/2022). Il controllo non può estendersi ai presupposti dell’affermazione di responsabilità.

Nel caso concreto il Tribunale aveva ritenuto non verificata la condizione territoriale delle strade e dei confini tra i due Comuni. La Corte rileva però che dagli atti emergeva come l’arrestato avesse dichiarato di eseguire la misura in un Comune diverso da quello di residenza anagrafica, e che l’operante, sentito in udienza di convalida, aveva reso dichiarazione non equivoca sul punto. Tali circostanze erano astrattamente idonee a configurare il reato ipotizzato e sintomatiche della gravità del fatto e della connessa pericolosità sociale.

Il giudice, anziché operare il doveroso giudizio di ragionevolezza sull’apprezzamento dei presupposti al momento dell’intervento, ha dedotto l’assenza dei presupposti stessi, travalicando i limiti propri della convalida ed estendendo il controllo alla verifica dei presupposti della responsabilità. Il ricorso è quindi fondato.

All’accoglimento segue l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. Su ricorso del pubblico ministero, l’annullamento dell’ordinanza di non convalida va disposto senza rinvio, perché il ricorso investe una fase ormai perenta ed è finalizzato alla sola definizione della correttezza dell’operato della polizia giudiziaria; l’eventuale rinvio solleciterebbe una pronuncia meramente formale, priva di concreti effetti giuridici (Sez. 3, n. 14971 del 10/11/2022; Sez. 5, n. 21183 del 27/10/2016, dep. 2017).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *