Convalida arresto in flagranza giudizio ex ante senza valutazioni di merito (Cass. pen. Sez. V n. 12018 del 26.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di convalida dell’arresto obbligatorio in flagranza il giudice è chiamato a un vaglio limitato alla verifica della sussistenza degli elementi che ne hanno legittimato l’adozione e del ragionevole uso dei poteri discrezionali della polizia giudiziaria. Tale valutazione va compiuta ex ante, con riferimento alla situazione quale si prospettava all’organo operante, senza tenere conto di elementi non conosciuti né conoscibili all’atto dell’intervento. Ne deriva che il giudice non può valorizzare, per negare la convalida, circostanze acquisite successivamente, quali la modesta portata del fatto, l’assenza di pericolosità sociale o lo stato di disagio degli arrestati. La circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone un pregiudizio lievissimo, di valore economico pressoché irrisorio, e non rileva la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno.
Il Fatto
Due persone venivano arrestate in flagranza per un furto aggravato commesso presso un supermercato. Dopo aver rimosso i dispositivi antitaccheggio, si impossessavano di merce per un valore di 252 euro, oltrepassando le casse. Il pubblico ministero contestava il delitto di cui agli artt. 110, 624 e 625, primo comma, n. 2, cod. pen., con arresto obbligatorio in flagranza ai sensi dell’art. 380, comma 2, lett. e), cod. proc. pen.
Il Tribunale, in composizione monocratica, disponeva la non convalida dell’arresto, riqualificando il fatto come furto attenuato dalla circostanza di cui all’art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen. e valorizzando la speciale tenuità del danno e l’asserita irrilevanza della recidiva. Il pubblico ministero proponeva ricorso per cassazione, lamentando violazione di legge sostanziale e processuale.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il ricorso e individua l’errore di diritto del giudice di merito. Il giudizio di convalida non è un anticipo del giudizio di merito: si esaurisce nella verifica della sussistenza dei presupposti legittimanti l’arresto e della ragionevolezza dell’operato della polizia giudiziaria. Ove manchi uno dei requisiti dell’art. 380 cod. proc. pen., o difetti la ragionevolezza, il giudice deve fornire adeguata argomentazione giustificativa, come ricordato dalla Sez. 5 n. 21577 del 2009.
Il vaglio è ex ante: rileva la situazione in cui la polizia giudiziaria ha provveduto, senza considerare gli elementi non conosciuti o non conoscibili che siano successivamente emersi (Sez. 6 n. 18196 del 2016; Sez. 3 n. 35962 del 2010). Nel caso concreto, al momento dell’arresto si prefigurava la condizione dell’art. 380, comma 2, lett. e), cod. proc. pen., poiché il furto era commesso con violenza sulle cose, mediante rimozione dei dispositivi antitaccheggio.
Non è utile al giudice di merito invocare la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, che pure escluderebbe l’obbligatorietà dell’arresto. La Corte ribadisce che essa presuppone un pregiudizio lievissimo, di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo al valore della cosa sottratta e agli ulteriori effetti pregiudizievoli, e non alla capacità economica del soggetto passivo (Sez. 4 n. 6635 del 2017, che ha ritenuto inammissibile il ricorso in una fattispecie di furto di merce del valore di 82 euro).
Il Collegio non esclude che il giudice possa diversamente qualificare il fatto per negare la convalida, ma in tal caso deve valorizzare unicamente la situazione prospettatasi alla polizia giudiziaria all’atto dell’intervento (Sez. 5 n. 49340 del 2019). Nella specie, invece, il Tribunale ha valorizzato elementi acquisiti dopo l’arresto — la modesta portata del fatto, l’assenza di pericolosità, l’atteggiamento collaborativo, lo stato di disagio economico e sociale — rilevanti per un eventuale giudizio cautelare o di merito, ma non per la convalida. Da qui l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, perché l’arresto è stato legittimamente eseguito.
Nota della Redazione
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