Archiviazione di reati già oggetto di azione penale è atto abnorme (Cass. pen. Sez. V n. 12017 del 26.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
È abnorme, e come tale impugnabile con ricorso per cassazione in deroga al principio di tipicità dei mezzi di impugnazione, l’ordinanza di archiviazione che disponga anche in relazione a reati per i quali il pubblico ministero abbia già esercitato l’azione penale. La richiesta di archiviazione non costituisce atto di esercizio dell’azione penale, ma il suo risvolto negativo, e presuppone che l’azione non sia stata esercitata in relazione allo stesso oggetto. L’intervenuto esercizio dell’azione penale resta insensibile alla precedente iscrizione di altro procedimento con il medesimo oggetto e preclude, per quest’ultimo, l’ammissibilità della richiesta di archiviazione, poiché diversamente l’azione penale risulterebbe retrattabile, in violazione dell’art. 50, comma 3, cod. proc. pen.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento, con ordinanza dell’8-9 ottobre 2024, comunicata alla persona offesa il 9 ottobre 2024, ha disposto l’archiviazione del procedimento nei confronti di un’indagata in relazione ai reati di cui agli artt. 581, 612, 635 e 610 cod. pen. Nell’ordinanza si dava atto che altro procedimento, pendente davanti al Giudice di pace di Ariano Irpino, era stato iscritto successivamente a quello cui si riferiva la richiesta di archiviazione.
Nell’interesse della persona offesa è stato proposto ricorso per cassazione, con un unico motivo, deducendo violazione degli artt. 112 Cost. e 50 cod. pen. e l’abnormità del provvedimento. Il ricorrente rileva che, per alcune delle ipotesi di reato, il pubblico ministero aveva già esercitato l’azione penale davanti al Giudice di pace, e che l’ordinanza aveva accolto la richiesta di archiviazione senza distinguere tra le diverse imputazioni.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla riforma introdotta con la l. 103 del 2017, che ha previsto all’art. 410 bis, comma 3, cod. proc. pen. il reclamo al tribunale per i soli vizi inerenti al mancato rispetto delle regole dei commi 1 e 2. Malgrado il circoscritto ambito di tale rimedio, la giurisprudenza ammette il ricorso per cassazione quando ricorra un’ipotesi di abnormità, come nelle pronunce che, pur escludendo nel caso concreto la sussistenza del vizio, hanno comunque esaminato il ricorso. L’abnormità è categoria elaborata dalla giurisprudenza, non tipizzata dal codice, e si traduce in uno sviamento della funzione giurisdizionale, tanto nell’atto strutturalmente eccentrico quanto nell’atto disciplinato ma usato fuori dall’area che ne individua la funzione.
La Corte applica il principio al caso concreto. L’archiviazione è stata disposta anche per i reati di cui agli artt. 581 e 612 cod. pen. per i quali il pubblico ministero aveva esercitato l’azione penale, dando vita al processo pendente davanti al Giudice di pace di Ariano Irpino. Il provvedimento è quindi atto avulso dall’ordinamento processuale ed esprime poteri non riconosciuti al giudice, risolvendosi in atto strutturalmente e funzionalmente abnorme. L’argomentazione dell’ordinanza, che valorizza la data di iscrizione delle due notizie di reato, è superata dal rilievo che la giurisprudenza conferisce rilievo non alla data di iscrizione, bensì al momento dell’esercizio dell’azione penale.
La Corte richiama il principio secondo cui non può essere nuovamente promossa l’azione penale per un fatto e contro una persona per i quali un processo sia già pendente, con conseguente preclusione determinata dalla consumazione del potere già esercitato dal pubblico ministero. La preclusione del ne bis in idem opera solo quando l’azione penale sia già stata esercitata nel diverso procedimento.
Da qui la conclusione: la richiesta di archiviazione non è atto di esercizio dell’azione penale, ma il suo risvolto negativo, e presuppone che l’azione non sia stata esercitata per lo stesso oggetto. La richiesta avrebbe dovuto essere considerata inammissibile dal giudice per le indagini preliminari in relazione alle due imputazioni per le quali l’azione penale era stata esercitata. La Corte annulla quindi senza rinvio l’ordinanza impugnata, limitatamente ai reati di cui agli artt. 581 e 612 cod. pen., e dispone la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Benevento.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 581 c.p. – Percosse
- Art. 610 c.p. – Violenza privata
- Art. 612 c.p. – Minaccia
- Art. 635 c.p.
- Art. 50 c.p.p. – Azione penale
- Art. 410-bis c.p.p. – Nullità del provvedimento di archiviazione